l licenziamento per giustificato motivo oggettivo è anch’esso causa di cessazione del rapporto di lavoro, ma si differenzia dal licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo poiché è determinato da ragioni inerenti l’azienda e non è dovuto quindi a comportamenti trasgressivi del lavoratore.
Anche il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso trova la sua fonte nell’art. 3 della L.n. 604/1966 la quale prevede che tale tipo di licenziamento è determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
A titolo esemplificativo si indicano tipiche situazioni che possono portare al licenziamento per giustificato motivo soggettivo:
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crisi aziendale;
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cessazione dell’attività produttiva;
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carenza di ordini;
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soppressione delle mansioni cui era addetto il lavoratore licenziato senza possibilità di essere assegnato a mansioni differenti (c.d. Obbligo di repechage) (la prova di tale impossibilità deve essere fornita, in caso di giudizio, dal datore di lavoro);
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sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro e/o la sua ricollocazione in altre mansioni (la prova di tale impossibilità deve essere fornita, in caso di giudizio, dal datore di lavoro);
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superamento del periodo di comporto (cioè il superamento da parte del lavoratore del periodo massimo in cui ha diritto alla conservazione del posto durante la malattia).
Ovviamente tali situazioni devono effettivamente sussistere al momento del licenziamento perchè in caso contrario il licenziamento dovrà essere annullato.
Sarà compito del giudice valutare se al momento del licenziamento sussistevano realmente le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro per procedere al licenziamento ed inoltre se la scelta del lavoratore da licenziare da parte del datore è avvenuta secondo i criteri di buona fede, correttezza e senza discriminazione. In caso contrario ovviamente il licenziamento risulterebbe inefficace. Infatti in caso di soppressione del posto di lavoro cui è addetto il dipendente licenziato con impossibilità di ricollocazione in altre mansioni, un elemento che dimostra chiaramente la malafede del datore di lavoro, consiste nel fatto che questi a distanza di poco tempo dal primo licenziamento assuma nuovi lavoratori (anche con contratto a termine) per ricoprire le stesse mansioni svolte precedentemente dal lavoratore licenziato.