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Differenze e tratti comuni tra licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo

Quali sono le differenze e i tratti comuni del licenziamento per giusta causa e quello per giustificato motivo soggettivo? Entrambe le forme di licenziamento hanno natura disciplinare e sono causati da un notevole inadempimento ai propri doveri del dipendente, ragion per cui il datore di lavoro deve osservare la procedura prevista dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori prima di procedere alla irrogazione del licenziamento.

Le differenze fondamentali sono riassuntivamente le seguenti:

licenziamento per giusta causa:

  • maggiore gravità dei fatti commessi dal lavoratore (rispetto al licenziamento per giustificato motivo soggettivo);

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  • mancanza del periodo di preavviso (= licenziamento in tronco);

licenziamento per giustificato motivo soggettivo:

  • minore gravità dei fatti commessi dal lavoratore;

  • periodo di preavviso

I tratti comuni sono:

  • tempestiva contestazione disciplinare in forma scritta inviata dal datore di lavoro al lavoratore;

  • difese del lavoratore entro 5 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione disciplinare;

  • irrogazione della sanzione al dipendente allo scadere dei 5 giorni di cui sopra.

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