La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 19010 del 2018, ha stabilito il seguente principio di diritto in tema di licenziamento collettivo: “Illegittimo il licenziamento alla cui base non venga enunciato uno specifico criterio di selezione e che peraltro non ha tenuto conto dei carichi familiari” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 18 luglio 2018).
Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 19010/2018.
Con sentenza n. 1240/2015 la Corte di appello di Milano, decidendo sul reclamo proposto dalla … S.p.A., confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva respinto l’opposizione della società ex art. 1, co. 48 che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a ….ai sensi della L.n. 223/1991, disposto la reintegra nel posto di lavoro e condannato la società al pagamento di una indennità risarcitoria pari ad 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Riteneva la Corte territoriale che la società si fosse limitata a dichiarare nella comunicazione ai sensi dell’art. 4, co. 9, della L.n. 223/1991 inviata all’AFOL e all’INPS quali erano le modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori posti in mobilità ed in quella inviata alle oo.ss. che erano state osservate le modalità di scelta senza procedere, in presenza di concorrenti criteri di cui all’art. 5 della L.n. 223/1991, ad alcuna graduatoria tra i lavoratori.
Evidenziava che non risultava che la società avesse assegnato un valore ai carichi di famiglia ed all’anzianità e che non era dato sapere come questi avessero interagito con il criterio delle esigenze tecnico, produttive ed organizzative. Rilevava inoltre che non risultava fosse stata operata una comparazione del reclamante con l’organico aziendale nel suo complesso e che, pur in assenza di indicazioni circa le modalità applicative dei criteri di scelta, era emerso che al reclamante fossero stati preferiti altri dipendenti con minore anzianità di servizio.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema con il principio sopra enunciato.