La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 16591 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto in tema di impugnativa di licenziamento: “Il sindacato è idoneo a valutare gli interessi del lavoratore iscritto e a proporre, nel suo interesse e a prescindere dalla conoscenza di questi, l’ impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni, ma qualora entro lo stesso termine, il lavoratore abbia avanzato autonoma impugnazione, il successivo termine di decadenza per proporre ricorso giudiziale decorre da quest’ultima impugnazione” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 25.6.2018).
Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 16591/2018.
Con la sentenza n. 1003/2016 la Corte di appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge n. 92 del 2012 da … nei confronti della ditta …, avverso la sentenza emessa il 13.6.2016 dal Tribunale di Modena, con cui era stata a sua volta respinta l’opposizione avverso l’ordinanza di rigetto di tutte le domande relative alla richiesta di declaratoria di illegittimità del licenziamento (intimato il 21.8.2014) per intervenuta decadenza in ordine alla proposizione del ricorso giudiziario.
A fondamento del decisum i giudici di seconde cure hanno rilevato che: 1) la questione della titolarità del sindacato all’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (anche attraverso un rappresentante sprovvisto di procura e senza necessità di una ratifica del lavoratore) era ormai pacificamente stata risolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che l’art. 6 della legge n. 604 del 1966 conferiva all’associazione il potere di rappresentare il lavoratore a tal fine, equiparando l’impugnazione effettuata dalle OO.SS. a quella compiuta direttamente dagli interessati; 2) la eventuale mancata conoscenza del lavoratore dell’avvenuta impugnazione stragiudiziale non incideva sulla validità dell’atto, rendendo irrilevante quella successiva inoltrata a mezzo avvocato munito di mandato speciale; 3) una tale possibilità poteva essere fonte di una obbligazione risarcitoria da promuovere nei confronti dell’organizzazione sindacale; 4) la lettera raccomandata costituiva prova certa della trasmissione del plico spedito e la data risultante dal timbro postale sulla busta doveva ritenersi certa anche in relazione alla predetta lettera; 5) le spese di lite dovevano seguire il criterio della soccombenza.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore che veniva parzialmente accolto dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra enunciato.