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L’INPS, con Messaggio n. 2078 del 2018, ha reso informazioni circa la ripresa dei versamenti delle rate sospese dei contributi, a seguito degli eventi sismici verificatisi tra il 2016-2017 nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Ecco quanto si legge nel messaggio 2078/2018.

  1. Ripresa dei versamenti per contributi sospesi

 L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi della citata norma, dovevano essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Successivamente, l’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 148/2017, convertito dalla legge n. 172/2017, ha modificato – con specifico riferimento alla data prevista per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi – le previsioni di cui al richiamato articolo 48, comma 13 (cfr. il messaggio n. 4080 del 19/10/2017).

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In particolare, a seguito dell’emanazione del predetto D.L. n. 148/2017, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi è stata prorogata alla data del 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione.

Nello specifico, la ripresa dei versamenti mediante rateizzazione – sempre senza applicazione di sanzioni ed interessi – prevede fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, previa presentazione di apposita comunicazione di pagamento rateale dei debiti contributivi, da inoltrarsi entro il 31 maggio 2018, unitamente all’adempimento contestuale del versamento della prima rata.

Si specifica che la comunicazione di pagamento rateale potrà riguardare i contributi sospesi anche di una singola gestione previdenziale rispetto al totale di quelle nelle quali il contribuente è tenuto all’adempimento dell’obbligazione.

  1. Modalità di versamento dei contributi sospesi

Per le istruzioni operative relative alla modalità di versamento dei contributi sospesi, sia in caso di pagamento in unica soluzione che di versamento rateizzato, si rimanda al Messaggio n. 895 del 27-02-2018, in cui sono state impartite disposizioni per la compilazione del modello F24, in relazione alle singole gestioni.

  1. Gestione della rateizzazione

La comunicazione con cui viene espressa la volontà di avvalersi della rateazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati.

Gli utenti interessati sono quelli iscritti alle seguenti gestioni:

  • Datori di lavoro con dipendenti;
  • Artigiani e Commercianti;
  • Gestione separata committenti;
  • Gestione separata lavoratori autonomi (liberi professionisti);
  • Aziende agricole;
  • Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare;
  • Datori di  lavoro domestico;
  • Gestione pubblica – per la sola tipologia di aziende con natura giuridica privata con dipendenti.

In presenza di uno stesso codice fiscale, con posizioni afferenti a più gestioni previdenziali, è possibile trasmettere un’unica comunicazione, indicando l’esposizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisi per ciascuna gestione interessata.

L’accesso al format della comunicazione è raggiungibile dal sito Internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017”.

 La comunicazione inviata verrà inoltrata alle Strutture territoriali competenti con la ripartizione per ogni gestione previdenziale interessata.

L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.

Il versamento delle rate successive alla prima (che deve essere versata entro il 31/05/2018) dovrà essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal piano rateale e l’importo residuo, al quale saranno applicati gli interessi legali, sarà formato in Avviso di Addebito e contestualmente consegnato agli Agenti della Riscossione per le successive attività di recupero.

Di seguito vengono indicate le modalità di gestione, a cura delle Strutture territoriali, della comunicazione pervenuta, distinte per ogni singola gestione interessata.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale del Messaggio n. 2078 del 2018disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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