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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 11408 del 2018, ha analizzato i contrasti giurisprudenziali esistenza in tema di trasferimento del dipendente da una sede all’altra e il rifiuto di questi di lavorare. In pratica, la premessa da cui muove la Corte Suprema “è la configurazione del rapporto subordinato come a prestazioni corrispettive, con obblighi a carico di entrambe le parti, sta poi al giudice comparare i comportamenti. In generale, il trasferimento contro la legge non giustificato da esigenze tecniche organizzative e produttive non giustifica in via automatica la sospensione dell’attività da parte del lavoratore, ma è anche da escludere che il rifiuto del lavoratore per essere legittimo debba sempre preventivamente essere avallato dal giudice eventualmente in via d’urgenza con l’articolo 700 del codice di rito civile. Una tale conclusione finirebbe per porre a carico del dipendente un onere eccessivo non previsto dalla legge” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 14 maggio 2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 11408/2018.

La  sig.ra. … premesso di aver prestato attività di lavoro dipendente presso lo … spa, di essere stata trasferita dalla sede di … a quella di …, di avere immediatamente contestato la legittimità del trasferimento, di essere stata licenziata  dalla società per mancata presentazione in servizio presso la sede di …, ha chiesto l’accertamento della illegittimità del licenziamento, intimatole in data 12.6.2006, per insussistenza delle ragioni alla base del disposto trasferimento e condanna della società al risarcimento dei danni quantificati in misura non inferiore a 48 mensilità della retribuzione lorda contrattuale; premesso, inoltre, di avere diritto all’inquadramento nel livello 2° del CCNL applicato, superiore a quello attribuito dalla società, ne ha chiesto la condanna al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori.

Il giudice di primo grado ha respinto la domanda.

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La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento ed ha condannato la società al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un’indennità pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento.

La statuizione di illegittimità del recesso datoriale è stata dalla Corte di merito fondata sul rilievo che la istruttoria espletata i secondo grado aveva dimostrato che il trasferimento della … presso la sede di … non era riconducibile ad alcuna specifica esigenza aziendale; il rifiuto della lavoratrice di prestare servizio presso quest’ultima sede risultava, pertanto, giustificato dall’inadempimento datoriale realizzatosi con la violazione dell’art. 2103 c.c.. In ordine alle conseguenze dell’illegittimità del licenziamento, il giudice di appello, ribadita la tardività della richiesta di tutela reintegratoria, ha ritenuto di quantificare il risarcimento del danno in misura pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, utilizzando quale parametro risarcitorio, tenuto conto degli incontestati requisiti dimensionali della società datrice di lavoro, il disposto dell’art. 18, commi 4 e 5, L.n. 300/1970 nel testo risultante dalle modificazioni introdotte dall’art. 1 L.n. 108/1990, vigente all’epoca dei fatti. Ha confermato, per difetto di allegazioni idonee a sostenere l’assunto dell’espletamento di mansioni corrispondenti al superiore livello rivendicato, il rigetto della domanda di condanna alle differenze retributive connesse a tele pretesa.

Ha proposto ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva parzialmente accolto dalla Corte Suprema.

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