La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 7581 del 2018 in tema di licenziamento nullo, ha reso il seguente principio di diritto: “Nullo il licenziamento disciplinare di Trenitalia nei confronti di un macchinista che aveva svolto attività di praticante avvocato durante la malattia per non aver consentito l’accesso ai documenti necessari per la difesa. Per la Corte non può essere condivisa la prospettazione della società ricorrente che limita il diritto di accesso del lavoratore ai soli casi in cui la contestazione faccia riferimento ad atti esterni o, comunque, non sia altrimenti comprensibile” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 28.3.2018).
Vediamo insieme i fatti di causa.
Con ricorso al Tribunale di Sulmona … , già dipendente di … spa con qualifica di macchinista, impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli in data 19.3.2012 per avere svolto attività di udienza in qualità di praticante avvocato in più giornate, comprese nel periodo tra il 22.11.2010 ed il 2.3.2011, in cui risultava presente in servizio ovvero assente per malattia.
Il Giudice del Lavoro, con sentenza del 3.6.2014 (nr. 69/2014), accoglieva la domanda.
La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza in data 8.10.2015 n. 994, rigettava l’appello di … spa.
La Corte territoriale confermava la statuizione del Tribunale di nullità del procedimento disciplinare, in quanto … spa non aveva messo a disposizione del … nel corso del procedimento disciplinare la documentazione da lui richiesta; l’esame dei documenti era propedeutico all’esercizio di una difesa adeguata nella sede disciplinare e non era funzionale semplicemente, come assunto da .., alla comprensione della contestazione.
Nella fattispecie di causa la messa a disposizione dei documenti era necessaria all’esercizio del diritto di difesa: i fatti contestati erano risalenti nel tempo e relativi a condotte episodiche sicché era verosimile che il lavoratore non ricordasse i singoli fatti (orari di lavoro e giornate di assenza) e fosse per lui necessario visionare quanto meno il prospetto elaborato dal sistema automatico di rilevazione delle presenze. Restava assorbito il secondo motivo di appello.
Era poi infondato il terzo motivo di appello, relativo alla mancata detrazione dell’aliunde perceptum; nella stessa prospettazione di … il dipendente si era dedicato alla pratica forense , attività di norma non retribuita né emergeva alcuna prova di attività professionale remunerativa.
Ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza … spa, articolato in cinque motivi che veniva rigettato dalla Corte Suprema con condanna altresì alle spese di lite.