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L’INPS, con la Circolare n. 50 del 2018, ha fornito chiarimenti circa la corresponsione dell’assegno di natalità o bonus bebè per i bimbi nati o adottati nel corso del 2018.

Al riguardo si legge quanto segue nella circolare n. 50 del 2018.

  1. Quadro normativo di riferimento. Principi generali

L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha previsto, al comma 248, il riconoscimento dell’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), di cui all’articolo 1,  comma 125, della legge n. 190/2014, anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, limitandone la durata al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, e fissando, nel successivo comma 249, i relativi limiti di spesa.

La legge n. 205/2017 si pone, quindi, in continuità temporale con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, istitutiva dell’assegno di natalità e tuttora in vigore, rispetto alla quale presenta alcune differenziazioni opportunamente precisate con la presente circolare.

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Dal 1° gennaio 2018, dunque, l’assegno di natalità trova la sua disciplina in due distinte leggi: la legge n. 205/2017, relativa agli eventi che si verificheranno nel corso del 2018, che prevede un assegno di durata massima annuale, e la legge n. 190/2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, riferita agli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017, che prevede un assegno di durata massima triennale e, proprio per tale specifico motivo, ancora in corso di applicazione.

Dal delineato quadro normativo, ed in particolare dal richiamo alla legge n. 190/2014 contenuto nella legge n. 205/2017, deriva che, ad eccezione di ciò che attiene al periodo della natalità/adozione (triennio 2015-2017 ovvero anno 2018), alla durata massima dell’assegno (triennale ovvero annuale) e ai limiti di spesa, ogni altro aspetto dell’assegno di natalità ex L. n. 205/2017 resta disciplinato dalla normativa contenuta nella legge n. 190/2014 e nel D.P.C.M. 27 febbraio 2015, così come illustrata nelle circolari e nei messaggi INPS in materia e ai quali si fa espresso rinvio.

Nello specifico, trovano applicazione i seguenti comuni principi:

1)   corresponsione dell’assegno, su domanda, a carico dell’INPS ed obbligo di monitoraggio da parte dell’Istituto mediante relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa (tale monitoraggio è peraltro previsto anche dall’articolo 1, comma 249, della legge n. 205/2017);

2)   status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria; in caso di cittadini extracomunitari si rinvia alle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016);

3)   residenza in Italia e convivenza del genitore richiedente con il minore;

4)   importo dell’assegno (da 80 a 160 euro mensili in base al valore dell’ISEE non superiore alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui);

5)   termini di presentazione della domanda (90 giorni dall’evento), decorrenza  della prestazione (dall’evento in caso di domanda entro  90 giorni dall’evento, dalla data della domanda in caso di domanda tardiva), estensione all’affidamento preadottivo (ex art. 22 della legge n. 184/1983);

6)   pagamento mensile dell’assegno;

7)    normative collegate (es. disciplina dell’affidamento temporaneo di cui alla L. n. 184/83, ISEE corrente, ecc.).

L’assegno spetta, dunque, anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento preadottivo.

Si riportano di seguito, più dettagliatamente, le principali disposizioni vigenti per l’assegno di natalità di cui alla legge n. 190/2014, così come specificate nelle circolari e nei messaggi, applicabili all’assegno di natalità di cui alla legge n. 205/2017.

Per conoscere il resto delle informazioni INPS sul bonus bebè consultare la Circolare n. 50 del 2018 e i suoi allegati (All. 1 e All. 2) disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

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