L’INPS, con la Circolare n. 49 del 2018, ha fornito indicazioni operative circa la fruizione dell’incentivo di cui al decreto n. 2 del 2018 ANPAL, su occupazione Mezzogiorno in caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018.
Al riguardo si legge quanto segue nella circolare 49/2018.
PREMESSA
Con il decreto direttoriale n. 2 del 2 gennaio 2018, pubblicato il 26 gennaio 2018, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in attuazione della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 893, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e al fine di favorire le assunzioni con contratto a tempo indeterminato nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna) -, ha disciplinato l’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, disponendo che la gestione dello stesso sia in capo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Con la presente circolare si illustra la disciplina contenuta nel citato decreto direttoriale e si forniscono le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.
- Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano lavoratori disoccupati.
Intendendo favorire l’occupazione attraverso misure premianti nei confronti dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni, il decreto citato prevede espressamente che l’assunzione non debba rappresentare adempimento di un obbligo. In tal senso, il decreto richiama e riafferma quanto già previsto, come principio generale, dall’articolo 31, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.150/2015, in base al quale gli incentivi all’assunzione non spettano se la stessa costituisce attuazione di un obbligo legale o contrattuale (cfr., sul punto, il successivo paragrafo 6).
- Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato, salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo paragrafo 7.
Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato e ferme restando le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo paragrafo 7, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, pubblicato in data 8 febbraio 2018. Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In considerazione della finalità antielusiva della predetta condizione, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Per conoscere il resto delle informazioni sull’incentivo occupazione Mezzogiorno, consultare il testo integrale della Circolare n. 49 del 2018 e i suoi allegati (Allegato n. 1, Allegato n. 2 e Allegato n. 3) disponibili cliccando sui link.
(Fonte: INPS)