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L’INPS, con Circolare n. 46 del 2018, ha fornito informazioni circa la trasmissione delle domande relative ai benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

Al riguardo si legge quanto segue nella circolare 46/2018.

Dal 1° gennaio 2018 viene riconosciuto ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l’esposizione alle fibre di amianto, il medesimo beneficio previdenziale previsto per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Destinatari della disposizione in oggetto sono i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che si trovino nelle seguenti condizioni:

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a) aver prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;

b) aver svolto l’attività di cui alla lettera a) assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’INAIL;

c) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

i fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, la normativa riconosce la rivalutazione del periodo di lavoro corrispondente alla bonifica,indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall’INAIL “e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”,per il coefficiente dell’1,5, previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.  257.

Ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.

Il beneficio è riconosciuto una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all’atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione.

Pertanto, la maggiorazione in esame deve essere riconosciuta per l’attività lavorativa svolta dal soggetto durante le operazioni di bonifica e per i successivi dieci anni a condizione, in tale caso, della continuità del rapporto di lavoro nel periodo considerato.

Per tutto il resto delle informazioni sulla domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui sopra, consultare il testo della Circolare n. 46 del 2018 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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