L’INAIL, con la Circolare n. 11 del 2018 relativa agli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, ha fornito agli interessati dei chiarimenti sull’applicazione delle agevolazioni. Infatti, tali imprese potranno fruire, come negli anni precedenti, anche per il 2018 degli sgravi contributivi sui premi e contributi assicurativi da versare all’INAIL in misura pari al 45,07% (nel 2017 la percentuale era fissata al 48,7%).
Tale decisione, come precisato dall’INAIL in una nota, è il risultato degli approfondimenti condotti in sede ministeriale, che hanno concluso che non vi sono elementi che impediscono la fruizione del beneficio».
Tale provvedimento fa seguito alla nota del Ministero del Lavoro del 22.12.2017, con la quale era stata comunicata la sospensione, fino a nuove indicazioni, dell’agevolazione prevista dall’articolo 6 del Dl 457/97, provvedimento recepito successivamente dall’INAIL con la circolare 6 del 2018 del 18 gennaio scorso.
Nella circolare 11/2018 l’Istituto precisa inoltre che gli sgravi contributivi sono applicabili anche ai pescatori autonomi, ai pescatori associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari (di cui alla L.n. 250/1958), assicurati con i premi speciali unitari ai sensi dell’art. 42 del DPR n. 1124/1965. Questi quindi fruiranno degli sgravi senza soluzione di continuità rispetto agli anni scorsi e con le stesse modalità.
L’INAIL, infine, ha comunicato che sono in corso le operazioni per la creazione delle richieste di pagamento, relative alle rate anticipate dei premi speciali unitari 2018 con applicazione dello sgravio, che saranno a breve recapitate agli interessati.
Naturalmente le imprese che avessero già inviato le dichiarazioni retributive devono provvedere ad un nuovo invio con il calcolo del premio ridotto.
Per tutto il resto delle informazioni, consultare il testo integrale della circolare n. 11 del 2018 disponibile cliccando sul link.
(Fonte: INAIL)