La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 80 del 2018, in tema di stabilizzazione di COCOPRO, ha stabilito che è illegittimo il “disconoscimento del credito d’imposta per le nuove assunzioni se fondato esclusivamente sulla riqualificazione del contratto progetto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, poiché sono necessarie ulteriori indagini “sulle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori, sulla genuinità del progetto e sulla sussistenza del vincolo di subordinazione”.
E ad illustrarci tutta la vicenda è anche l’articolo pubblicato oggi (29.1.2019) dal Sole 24 Ore (firma: La. A.; Titolo: “Cocopro stabilizzati tra i beneficiari del bonus assunzioni”) che di seguito riportiamo.
È illegittimo il disconoscimento del credito di imposta per le nuove assunzioni se fondato esclusivamente sulla riqualificazione del contratto a progetto in contratto di lavoro subordinato a tempo determinato: occorrono infatti ulteriori indagini sulle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori, sulla genuinità del progetto e sulla sussistenza del vincolo di subordinazione.
A fornire questo importante chiarimento è la Ctp di Roma con la sentenza 80/38/2018 depositata il 2 gennaio 2018 (presidente Izzo, relatore Lazzari).
La vicenda trae origine da alcuni provvedimenti con i quali l’Agenzia ha recuperato il credito di imposta fruito da una società, attraverso la compensazione in più esercizi. In particolare, si trattava del credito riconosciuto per le nuove assunzioni nel mezzogiorno usufruito dalla contribuente per aver assunto quasi 1500 dipendenti, inizialmente operativi con un contratto di collaborazione a progetto (i cosiddetti Cocopro).
L’Agenzia, reinterpretando la circolare del ministero del Lavoro 17/2006 e senza alcuna verifica specifica, ha presunto che i collaboratori a progetto fossero dei lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato e quindi, che la società avesse trasformato tali contratti.
In altre parole, l’ufficio aveva presuntivamente riqualificato i Cocopro in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e pertanto le nuove assunzioni erano riconducibili ad una mera trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
La norma espressamente escludeva da ogni beneficio la conversione di un contratto già esistente, con la conseguenza che diveniva illegittimo qualunque credito di imposta.
I provvedimenti venivano così impugnati dinanzi al giudice tributario eccependo, tra i diversi rilievi, il vizio di motivazione e comunque l’infondatezza della presunzione operata senza alcun concreto riscontro sull’operatività dei lavoratori.
Il collegio romano, dopo aver valutato tutti gli elementi in atti, ha riscontrato che effettivamente la presunzione dell’ufficio non era supportata da alcuna prova concreta. Si trattava, infatti, di una generale considerazione che il personale addetto dovesse qualificarsi come dipendente senza, però, una verifica ispettiva sulle mansioni svolte da ciascun collaboratore, sull’esistenza o meno del progetto, sul vincolo di subordinazione, ecc.
Peraltro, nella risoluzione 14/2009 l’Agenzia aveva chiaramente affermato che spettava il credito di imposta per le nuove assunzioni dei lavoratori già impiegati con un contratto di lavoro a progetto.
La scadenza prevista contrattualmente per il raggiungimento del progetto, infatti, consentiva di qualificare il soggetto come in procinto di perdere l’impiego: categoria, questa, espressamente individuata dalla norma ai fini del beneficio.
La Ctp ha così ritenuto che il disconoscimento del credito di imposta fosse fondato esclusivamente su una presunzione priva di qualunque effettivo riscontro e pertanto le nuove assunzioni dovevano essere agevolate.