Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 1 del 2018, integrativa della Circolare 2 del 2017, che chiarisce l’ambito applicativo dell’indennità giornaliera a favore dei dipendenti delle imprese adibite alla Pesca Marittima e fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione delle istanze.
In particolare la Circolare estende l’indennità ai casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da tutte le misure di arresto temporaneo obbligatorio delle imbarcazioni decise dalle autorità pubbliche e non solo a quelle di cui al D.M. n.16769 del 26 luglio 2017.
L’indennità giornaliera, inoltre, è riconosciuta anche per la giornata del sabato, che viene conteggiata come giornata lavorativa.
In particolare si legge quanto segue nella Circolare 1/2018.
L’articolo 1, comma 346, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 ha previsto, per l’anno 2017 e nel limite di undici milioni di euro, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che sia riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, ha ridotto l’importo a euro 10.547.342,00. Il decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, recante ” Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, ha ulteriormente ridotto l’importo a euro 9.547.342,00.
Con la Circolare n. 22 del 22 dicembre 2017 sono state fornite le indicazioni operative finalizzate alla presentazione delle domande di concessione della indennità sopra descritta.
A) Ambito applicativo
1) L’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, è concessa, nei limiti della risorse stanziate, ai casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da tutte le misure di arresto temporaneo obbligatorio delle imbarcazioni decise dalle autorità pubbliche e non esclusivamente a quelle di cui al D.M. n. 16769 del 26 luglio 2017.
2) l’indennità giornaliera di cui al punto 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, la quale viene, pertanto, conteggiata quale giornata lavorativa.
B) Modalità di accesso all’indennità
Le imprese di cui al punto A della Circolare n. 22 del 22 dicembre 2017, per ogni unità di pesca interessata, devono presentare, entro il 31 gennaio 2018, istanza tramite il sistema telematico denominato “CIGSonline”. L’istanza, presentata con marca da bollo da 16 euro, secondo la vigente normativa, deve essere redatta sulla base di quanto previsto nel citato sistema CIGSonline. Le imprese devono compilare in maniera esaustiva sia il modulo denominato “Scheda9.odt”, prelevabile all’interno del sistema CIGSonline, sia il file denominato “FPO2017.ods”, prelevabile nel sito internet del Ministero del lavoro e P.S., percorso Temi e priorità, Ammortizzatori sociali, Focus on, Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS, CIGSonline, nei quali dovranno essere riportate le informazioni negli stessi richieste. Il modulo “Scheda9.odt”, dopo la compilazione, deve essere vistato dalla competente Autorità Marittima e scansionato (Scheda9.pdf).
Il modulo “Scheda9.odt” attualmente disponibile sul portale CIGSonline prevede la possibilità di accedere all’indennità per le sole imbarcazioni che effettuino l’arresto temporaneo obbligatorio previsto dall’articolo 2 del DM n. 16769 del 26 luglio 2017. Al riguardo si precisa che le imprese non rientranti in tale attività di pesca devono comunque utilizzare il medesimo modello specificando la tipologia di fermo pesca effettuato, corredato dal visto della Autorità marittima Al fine di favorire la più ampia partecipazione alla fruizione della indennità in parola, è possibile allegare al modulo istanza la “Scheda9.odt”, debitamente firmata e compilata in maniera esaustiva con l’elenco dei lavoratori e i relativi periodi di sospensione entro il termine del 31 gennaio 2018 previsto dal DI n. 5 del 23 novembre 2017 e successivamente inoltrare, entro il termine del 15 febbraio 2018, la medesima scheda corredata dal visto dell’Autorità marittima competente, sempre utilizzando il sistema CIGSonline. Si ribadisce quanto già previsto dall’art 2, comma 4, del D.I. n. 5/2017 in tema di irricevibilità delle istanze prive del visto dell’Autorità marittima.
Il Ministero, infine, invita gli utenti a monitorare la casella email fornita in sede di inoltro dell’istanza sulla quale verranno notificate eventuali comunicazioni.
(Fonte: Ministero del Lavoro)