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Verifiche periodiche, pubblicato il sedicesimo elenco dei soggetti abilitati:

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha informato gli interessati che con il Decreto Direttoriale 3 del 2018, è stato adottato il sedicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto interministeriale del 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Come è noto, infatti, il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature elencate nell’Allegato VII del DLgs 81 del 2008 con la frequenza ivi indicata, per garantire la sicurezza dei lavoratori. In pratica il datore di lavoro che mette in servizio una attrezzatura di lavoro deve darne comunicazione immediata all’INAIL territorialmente competente, che provvederà ad assegnare un numero di matricola identificativo dell’attrezzatura e che sarà poi comunicato al datore di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro deve fare richiesta entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima. La prima delle verifiche periodiche deve essere richiesta all’Inail territorialmente competente. Le verifiche periodiche successive alla prima devono essere richieste alle Asl o ai soggetti abilitati.  La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta.

Il suddetto decreto consta in sei articoli:

all’articolo 1, viene rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al d.i. 11 aprile 2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
agli articoli 2 e 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, di estensione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti,  ovvero di riduzione delle abilitazioni, già concesse, di alcuni soggetti;

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all’articolo 4, viene decretato l’inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati;

all’articolo 5, viene specificato che, con il presente decreto, si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 1 dicembre 2017;
all’articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L’elenco, adottato in allegato al d.d. n. 3 del 16 gennaio 2018, sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 1 dicembre 2017.

Per tutte le informazioni consultare il Decreto Direttoriale 3 del 2018 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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