Fondazione lirica, conversione in tempo indeterminato per il contratto della maschera:
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 155 del 2018, ha stabilito la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato in caso di violazione della disciplina regolativa per la maschera alle dipendenze della Fondazione lirica.
Ma vediamo nel dettaglio la decisione della Corte Suprema, con l’articolo pubblicato oggi (8.1.2018) dal Quotidiano del diritto del Sole 24 Ore (firma. F. Machina Grifeo; Titolo: “Fondazioni liriche, si alla conversione a tempo indeterminato”) che di seguito riportiamo.
Nel caso di illegittima applicazione di un contratto di lavoro a termine, scatta il contratto a tempo indeterminato per la maschera impiegata presso la Fondazione lirica. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 155 del 2018, affermando che il divieto di conversione si riferisce ai rinnovi e alle proroghe e non può essere esteso alle ipotesi di violazione della disciplina comune.
La Corte d’Appello di Lecce, invece, riformando la decisione resa in primo grado dal Tribunale, aveva rigettato la domanda della dipendente che chiedeva la declaratoria della nullità del contratto a termine in virtù del quale aveva prestato la propria attività lavorativa presso la Fondazione dal 15 gennaio 2004 al marzo 2007 e dal luglio 2008 al gennaio 2009, con inquadramento nel 6° livello e dall’ottobre 2008 nel 7° livello del Ccnl per i dipendenti di Esercizi teatrali del dicembre 2005. In particolare la ricorrente aveva svolto «mansioni di maschera e di addetta al bar, all’entrata ed alle pulizie» presso il Teatro Politeama di Lecce. La Corte territoriale aveva motivato la decisione ritenendo inapplicabile alle Fondazioni lirico sinfoniche la disciplina limitativa del ricorso al contratto a termine «e ciò anche nell’ipotesi in cui l’impiego a tempo determinato riguardi non il personale artistico e tecnico ma il personale addetto a mansioni collaterali e/o connesse allo svolgimento dell’attività teatrale/concertistica».
Contro questa decisione la lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione, affermando tra l’altro, «la non conformità a diritto della ritenuta inapplicabilità alle Fondazioni lirico sinfoniche della disciplina comune in materia di contratto a termine».
La Suprema corte nell’accogliere questo motivo ha richiamato l’orientamento già espresso con la pronunzia n. 6547 del 20 marzo 2014 e da allora «costantemente ribadito», al punto da essere assunto dalla Corte costituzionale, pure investita della questione (n. 260/2015), quale espressione di un “orientamento conforme” e “restrittivo” «legittimamente inteso a leggere il divieto di conversione a tempo indeterminato del rapporto a termine instaurato con le Fondazioni lirico sinfoniche come circoscritto alla sola materia dei rinnovi e a quella connessa delle proroghe ed insuscettibile di essere esteso ad ogni ipotesi di violazione della disciplina comune, cui, al contrario, deve farsi riferimento per valutare l’eventuale ricorrenza di tali violazioni, tra cui rientra la specifica indicazione della causale giustificativa di cui qui è causa, e determinare il regime sanzionatorio applicabile, comprensivo della conversione a tempo indeterminato del rapporto».