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Licenziamento per giusta causa, legittimo se il funzionario rivela dati sensibili e terzi:

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 28796 del 2017, ha dichiarato la legittimità del licenziamento per giusta causa del funzionario dell’Agenzia delle Entrate che ha rivelato a terzi estranei al datore di lavoro dati sensibili su procedimenti di accertamento in corso.

Ma vediamo nel dettaglio la decisione della Corte Suprema, con l’articolo pubblicato oggi (1.12.2017) dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore (Firma: A. A. Moramarco; Titolo: “Licenziamento per il funzionario del Fisco che rivela a terzi dati sensibili”) che di seguito riportiamo.

È legittimo il licenziamento disposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di un suo dipendente che riferisca a persone estranee all’Amministrazione dati “sensibili” relativi a procedimenti di accertamento in corso. La sanzione è da ritenersi proporzionata alla gravità della condotta e il riferimento alla sensibilità dei dati divulgati deve intendersi attinente alla garanzia dell’efficienza e dell’imparzialità dell’azione di controllo propria dell’Agenzia delle entrate. Questo è quanto si desume dalla sentenza 28796 della Sezione lavoro della Cassazione, depositata il 30 novembre.

La vicenda – La controversia trae origine dall’impugnazione del licenziamento per giusta causa irrogato dall’Agenzia delle entrate nei confronti di un suo funzionario, accusato di aver comunicato a terzi dati relativi ad accertamenti in corso e di aver leso in tal modo l’immagine e l’interesse della stessa Amministrazione fiscale. In particolare, il dipendente era incolpato di aver acceduto abusivamente al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria per ragioni diverse da quelle di servizio e di aver acquisito da colleghi informazioni e notizie relative a pratiche non di sua competenza, per poi rivelare il contenuto a terzi soggetti. Diverse erano le norme violate dal funzionario: l’articolo 65 comma 3 lettere ) b, c) e l) del Ccnl Agenzie Fiscali, nonché l’articolo 11 comma 3 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il licenziamento veniva confermato dai giudici di merito, i quali ritenevano la sanzione espulsiva «proporzionata ai fatti contestati ed accertati», nonché la condotta grave e «idonea a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario» in ragione della «natura sensibile dei dati divulgati». Il funzionario non accettava, però, la sanzione e ricorreva in Cassazione sostenendo l’illegittimità del licenziamento irrogato nei suoi confronti per difetto di “proporzionalità” rispetto alla condotta contestata e per la natura non “sensibile” dei dati in questione.

La sanzione disciplinare deve essere proporzionata – Anche i giudici di legittimità, tuttavia, confermano il licenziamento e confutano le tesi prospettate dal ricorrente. In primo luogo, quanto al tema della “proporzionalità”, il collegio sottolinea come «deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsiasi automatismo nell’irrogazione di sanzioni disciplinari», dovendo sempre esserci una certa relazione tra la gravità dei fatti commessi e il provvedimento disciplinare adottato e potendo il giudice sempre annullare la sanzione ritenuta eccessiva. Ciò posto, prosegue la Corte, nel caso di specie, i giudici di merito hanno effettuato un’operazione valutativa, in riferimento agli aspetti concreti della vicenda, alle mansioni svolte dal funzionario e al nocumento arrecato dalla condotta, pienamente condivisibile. In sostanza, alla luce delle norme violate, la sanzione del licenziamento appare proporzionata alla gravità dei fatti commessi.

La sensibilità dei dati diffusi – Quanto al profilo della “sensibilità” dei dati divulgati, invece, la Cassazione afferma che il ricorrente ha errato nell’interpretare la natura sensibile dei dati alla stregua del Codice della Privacy (Dlgs 196/2003), secondo cui per dati sensibili si intendono quei dati relativi all’origine razziale, etnica, alle convinzioni religiose, alle opinioni politiche o relativi allo stato di salute o orientamento sessuale. È «sin troppo evidente», chiosa la Corte, «che la qualificazione come “sensibili” dei dati abusivamente acquisiti e illecitamente comunicati» a terzi sia da riferire al fatto che si tratta di «informazioni e dati destinati a rimanere riservati a garanzia delle efficienza e dell’imparzialità» dell’Agenzia delle Entrate.

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