Disoccupazione involontaria lavoratori agricoli, la parola alla Corte Costituzionale:
La Corte Costituzionale è intervenuta in merito alla legittimità costituzionale delle norme sul sistema di tutela contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, dopo che la Cassazione, con Ordinanza 28110 del 2017, aveva dichiarato non manifestamente infondata a questione di costituzionalità della L.n. 264/1949 e della L.n. 247/2007 nella parte in cui viene esclusa la tutela contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato con un licenziamento avvenuto verso la fine dell’anno.
E tale questione viene affrontata anche dall’articolo pubblicato oggi (30.11.207) dal Sole 24 Ore (Firma: Roberto Caponi; Titolo: “Per la disoccupazione agricola nuovo esame di costituzionalità”) che di seguito riportiamo.
La Corte costituzionale viene nuovamente investita della questione relativa alla legittimità costituzionale delle norme che disciplinano il sistema di tutele contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
Stavolta il rinvio è stato disposto dalla Cassazione, la quale – con ordinanza n. 28110 deposita il 24 novembre scorso – ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge 264/1949 e della legge 247/2007 nella parte in cui escludono la protezione contro lo stato di disoccupazione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato licenziati verso la fine dell’anno. Attualmente, infatti (cfr. messaggio inps n. 3180/17), un operaio agricolo che ha lavorato per l’intero anno e che viene licenziato alla fine delle stesso non può percepire l’indennità di disoccupazione agricola perché non residuano giornate indennizzabili nell’anno di competenza e non può percepire nemmeno l’analoga prestazione prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti (Naspi), per esplicita esclusione normativa (articolo 2, comma 3, legge 92/2012). Il lavoratore interessato resta insomma senza tutela, nonostante l’attività prestata e la contribuzione versata. Della questione si era già occupata la Consulta (si veda il sole 24 ore del 23 agosto 2017) su rinvio del Tribunale ordinario di Potenza, dichiarando non fondate le eccezioni di legittimità costituzionale per l’erroneità del presupposto interpretativo a fondamento delle stesse. Ora però il Giudice delle leggi dovrà nuovamente valutare la questione sotto altri profili e sulla base dei nuovi presupposti individuati dalla Cassazione nell’ordinanza di rinvio, che appaiono più solidi e mirati dei precedenti. Rileva infatti la Corte di legittimità come l’attuale speciale disciplina prevista per gli operai agricoli non appare equa e razionale nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato che non hanno le caratteristiche di discontinuità e stagionalità tipiche del lavoro agricolo e che sono a fondamento della specialità della disciplina legislativa.
Ne consegue, secondo l’ordinanza della Cassazione, che «la specificità del sistema di protezione contro la disoccupazione agricola e la discrezionalità del legislatore in materia non può consentire, alla luce della costituzione (articoli 3 e 38), che si arrivi alla mancanza di una qualsiasi tutela contro lo stato di disoccupazione involontaria, come accade per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato licenziati verso la fine dell’anno». In sostanza non è ammissibile che un lavoratore dipendente, in presenza di lavoro prestato e di contribuzione versata, possa rimanere privo di tutele contro la disoccupazione involontaria. Vedremo stavolta se la delicata questione – che potenzialmente interessa circa centomila lavoratori – riuscirà a trovare una soluzione definitiva e coerente con i nostri principi costituzionali.