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Sanità privata, il ccnl può derogare la durata dell’orario di lavoro:

Il Ministero del Lavoro, con interpello 4 del 2017, ha risposto ad un quesito avanzato dall’Associazione religiosa istituti socio sanitari (ARIS) sull’applicabilità dell’art. 14 della legge 261 del 2014 ai lavoratori della sanità privata.

Ma vediamo nel dettaglio i chiarimenti del Ministero del Lavoro la questione della durata massima dell’orario di lavoro del personale operante nella Sanità privata, con l’articolo pubblicato oggi (29.11.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Angelo Zambelli; Titolo: “Orario derogabile per la sanità privata”) che di seguito riportiamo.

Anche dopo l’abrogazione della disciplina derogatoria introdotta dal Dl 112/2008, l’orario di lavoro del personale sanitario occupato presso le strutture private continua a essere regolato dalla contrattazione collettiva di settore, alla quale è concesso di derogare ai limiti previsti, in via generale, dal Dlgs 66/2003. Questa la posizione espressa dal ministero del Lavoro nella risposta all’interpello 4/2017 pubblicata ieri.
A sollecitare l’intervento del ministero è stata l’Associazione religiosa istituti socio sanitari (Aris), che ha formulato istanza al fine di conoscere se l’articolo 14 della legge 161/2014 sia o meno applicabile anche ai lavoratori del settore della sanità privata.
Per comprendere la questione è opportuno ricostruire il complesso intreccio normativo che regola la materia. L’orario di lavoro è disciplinato, in via generale, dal Dlgs 66/2003 il quale fissa, all’articolo 4, la durata massima e, all’articolo 7, il riposo giornaliero.
Lo stesso decreto prevedeva, tuttavia, al comma 6-bis dell’articolo 17, che le disposizioni dell’articolo 7 non si applicassero «al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».
Un successivo intervento normativo (articolo 41, comma 13, del Dl 112/2008) ha poi stabilito che le disposizioni degli articoli 4 e 7 del Dlgs 66/2003 non si applicano al personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del servizio sanitario nazionale.
Ebbene, entrambe le norme derogatorie appena richiamate sono state abrogate, con effetto dal 25 novembre 2015, dall’articolo 14 della legge 161/2014, il quale ha stabilito che «nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell’orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative» dell’articolo 17, comma 6-bis, del Dlgs 66/2003 e dell’articolo 41 del Dl 112/2008, cessano di avere applicazione con effetto dallo stesso 25 novembre 2015.
In tale quadro il ministero osserva che la disciplina derogatoria oggetto di abrogazione riguarda esclusivamente «i lavoratori appartenenti ai ruoli del Servizio sanitario nazionale, senza riferirsi al personale sanitario delle strutture private». Per tale personale, quindi, l’abrogazione non ha prodotto effetti, e nei suoi confronti trova tuttora applicazione la disciplina generale dettata dal Dlgs 66/2003, il quale prevede che la facoltà di derogare alla disciplina «in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale» sia attribuita alla contrattazione collettiva di settore.

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