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Videocamere antifurto, tempi rapidi per il rilascio delle autorizzazioni:

L’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare 299 del 2017, è intervenuta in tema di utilizzo di videocamere antifurto e altri strumenti di controllo, precisando che la loro presenza nei luoghi di lavoro è consentita laddove non sussista alcuna possibilità di controllo preterintenzionale del personale, ragion gli Uffici competenti potranno rilasciare i relativi provvedimenti autorizzativi dell’utilizzo con tempi rapidi, stante “l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria”.

Ma vediamo nel dettaglio il contenuto della circolare 299/2017 dell’Ispettorato del lavoro.

Pervengono a questo Ispettorato numerose istanze da parte di imprese che intendono procedere all’installazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro.

L’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

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Al fine di uniformare l’operatività degli Uffici Territoriali, si ritiene però opportuno fornire le seguenti indicazioni operative finalizzate a rendere più celeri le procedure autorizzative connesse a tali particolari impianti.

In primo luogo si ritiene che questi ultimi, essendo evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al primo comma del citato art. 4.

Quanto alle modalità operative va tenuto presente che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.

Conseguentemente, in relazione alla evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, si invitano codesti Uffici a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.

(Fonte: INL)

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