Lavoro accessorio, i voucher potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017:
L’INPS, con il Messaggio 4752 del 2017, ha informato gli utenti che relativamente al lavoro accessorio l’utilizzo dei voucher sarà consentito esclusivamente entro il prossimo 31 dicembre 2017.
Di seguito il testo integrale del Messaggio 4752/2017.
Come noto, il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti“, convertito dalla Legge 20 aprile 2017 n. 49, ha disposto, al primo comma dell’articolo 1, l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, relativi alla disciplina del lavoro accessorio.
La norma ha previsto, altresì, che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
Come precisato nel messaggio Hermes n. 1652/2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, in proposito, chiarito che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio – nel periodo transitorio sopra indicato – deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto legge e contenute nel decreto legislativo n. 81/2015.
In considerazione dell’approssimarsi del termine di scadenza del periodo transitorio di cui al Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, previsto alla data del 31 dicembre 2017, si forniscono le seguenti indicazioni operative, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative.
I buoni lavoro richiesti entro la data di entrata in vigore del Decreto legge n. 25/2017 (17 marzo 2017) possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017; pertanto, non sarà consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017.
Si rappresenta che eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica e relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018 – anche se con data inizio della prestazione antecedente alla stessa data dell’1 gennaio 2018 – verranno cancellate d’ufficio e il committente non riceverà nessuna comunicazione in merito. Nel caso di prestazioni che abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018, verranno cancellate d’ufficio soltanto le prestazioni relative al 2018.
Con riferimento ai bonus baby sitting verranno, invece, fornite successive specifiche indicazioni operative.
- Consuntivazione prestazioni procedura telematica
Nel caso di utilizzo di buoni lavoro tramite la procedura telematica, le prestazioni di lavoro accessorio poste in essere fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere consuntivate dal committente improrogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018. Dal 16 gennaio 2018 sarà inibito l’accesso alla procedura internet dedicata al lavoro accessorio.
Si rammenta, inoltre, che i committenti devono avere cura di verificare la capienza del proprio portafoglio virtuale prima dell’inserimento delle prestazioni in procedura, poiché in nessun caso sarà possibile incrementare mediante nuovi versamenti la provvista economica già consolidatasi con i versamenti effettuati entro la data del 17 marzo 2017. Peraltro si ricorda che, come da Risoluzione n. 37/E del 22 marzo 2017, la causale LACC di versamento tramite il modello F24 è soppressa.
3 Rimborsi e pagamenti voucher
I rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, e non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017, potranno essere richiesti mediante modello Sc52 entro la data del 31 marzo 2018.
Si rappresenta che, pur rimanendo fermo il periodo di validità delle funzioni di pagamento e di rimborso dei Voucher PEA e dei Voucher Postali, si invitano i committenti e i lavoratori a porre in essere tempestivamente anche tali adempimenti (per i Voucher PEA entro la data del 16 marzo 2018).
(Fonte: INPS)