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Trasferimento lavoratori tra aziende e integrazione salariale:

L’INPS, con il Messaggio n. 3617 del 2017, ha fornito istruzioni circa le prestazioni erogabili dai fondi di solidarietà bilaterali – FIS in caso di trasferimento lavoratori da una azienda ad un’altra.

Come è noto, o per chi non lo sapesse, i Fondi di solidarietà bilaterali hanno la finalità di tutelare – in costanza di rapporto di lavoro – i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che non rientrano nell’ambito della disciplina della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria.

E dei chiarimenti INPS di cui al messaggio 3617/2017 sul trasferimento lavoratori tra aziende e prestazioni erogabili dai FIS bilaterali ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (21.9.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Matteo Prioschi; Titolo: “La fusione aumenta le prestazioni dei fondi”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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In caso di cessione di dipendenti da un’azienda a un’altra, i contributi dovuti dalla prima al fondo di solidarietà di riferimento vengono valorizzati a vantaggio della seconda solo se la prima cessa di esistere e si verifica un passaggio di tutti i lavoratori. Con il messaggio 3617/2017 l’Inps ha fornito alcune precisazioni sul rispetto dei limiti alle prestazioni erogabili da parte dei fondi di solidarietà bilaterali (sostegno al reddito e alla formazione), nonché dal Fondo di integrazione salariale.

I fondi devono operare solo a fronte di effettiva disponibilità di risorse e per una migliore gestione delle stesse i singoli regolamenti hanno previsto che le prestazioni a cui possono accedere i datori di lavoro non possono eccedere determinati parametri calcolati sulla contribuzione dovuta in un periodo di tempo definito. Per esempio, l’assegno ordinario del fondo bilaterale del credito viene riconosciuto per un importo pari al doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la richiesta di intervento, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate. Per il fondo del trasporto pubblico, il tetto è pari al doppio dei contributi ordinari annui dovuti nell’anno precedente, dedotto quanto già erogato nel biennio precedente.

In realtà, come rileva l’Inps, si tratta di contributi dovuti e non di quelli effettivamente versati, quindi per l’accesso alle prestazioni la regolarità contributiva non è richiesta.

L’istituto di previdenza, nel messaggio 3617, ha preso in considerazione il caso in cui un’azienda cessi l’attività, oppure ceda un ramo a un’altra impresa, nuova o già esistente. In tale situazione, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo delle prestazioni concedibili, la contribuzione dovuta dall’azienda cedente viene valorizzata a vantaggio dell’acquirente solo a fronte di fusioni o incorporazioni totali, in cui la vecchia azienda cessa di esistere e tutti i dipendenti passano nell’altra.

Invece se ci sono passaggi parziali o il trasferimento di tutti i dipendenti ma in più aziende, si tiene conto solo dei contributi dovuti dalla nuova azienda.

Se dal tetto si devono dedurre gli importi già riconosciuti al datore di lavoro in un determinato periodo di tempo, delle prestazioni già autorizzate si tiene conto solo per l’importo effettivamente fruito.

Per quanto riguarda il Fondo di integrazione salariale, inoltre, il ministero del Lavoro ha precisato che le prestazioni già deliberate a qualunque titolo da scomputare dal tetto aziendale sono quelle già fruite nel biennio mobile. Per il Fis, inoltre, il tetto a regime sarà pari a 4 volte i contributi dovuti, ma fino al 2021 è prevista una progressione a favore dei datori di lavoro che per quest’anno applica il multiplo di 10 che diverrà 8 l’anno prossimo, poi 7, 6, fino ad arrivare a 5 nel 2021. In caso di richieste di intervento a cavallo dell’anno, si applica il massimale in vigore alla data di decorrenza delle riduzioni di orario o di sospensione dell’attività. Se, a causa delle verifiche istruttorie, la decorrenza viene posticipata rispetto a quella indicata, si applica il massimale in vigore nell’anno in cui effettivamente decorre la prestazione.

 

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