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Licenziamenti accelerati per i dipendenti PA infedeli:

È entrato in vigore lo scorso 5 agosto il D.Lgs. n. 118 del 2017 recante norme relative alla nuova procedura sui licenziamenti accelerati dei pubblici dipendenti infedeli.

E l’argomento dei licenziamenti accelerati nella nuova procedura del D.Lgs. 118/2017 è trattato anche dall’articolo pubblicato oggi (9.8.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Giampiero Falasca; Titolo: “Licenziamenti sprint per i dipendenti pubblici infedeli”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Dal 5 agosto, con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» avvenuta il giorno precedente, è entrata in vigore la nuova procedura di licenziamento accelerato per i dipendenti pubblici.
Le norme del decreto legislativo 118/2017 cambiano in misura rilevante la procedura applicabile quando un dipendente pubblico viene colto in flagranza a commettere alcuni illeciti che, secondo le norme del testo unico sul pubblico impiego, meritano di essere puniti con la sanzione più grave, il licenziamento.
La lista degli illeciti è molto lunga (assenteismo, gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, illeciti dolosi o gravemente colposi, insufficiente rendimento eccetera); il dipendente che viene scoperto a commetterli deve essere sospeso entro le 48 ore successive al fatto (commi 3 bis e 3 ter).
Il soggetto che deve avviare la procedura è il responsabile della struttura cui appartiene il dipendente, il quale è obbligato a disporre la sospensione cautelare (sospeso anche lo stipendio), senza necessità di sentire il dipendente in modo preventivo, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, con un provvedimento motivato.
Per evitare che eventuali ritardi producano un ingiustificato vantaggio a favore del dipendente, la legge precisa che il superamento del termine di 48 ore per comminare la sospensione non determina inefficacia della sospensione stessa e non comporta la decadenza dall’azione disciplinare.
Una volta disposta la sospensione, inizia la procedura disciplinare, che si svolge secondo tempi certi e rapidi; anche in questo caso l’impulso spetta al responsabile della struttura, che deve trasmettere, nello stesso momento in cui dispone la sospensione, gli atti all’ufficio disciplinare.
L’ufficio, una volta ricevuta la segnalazione, è tenuto ad avviare e concludere il relativo procedimento a carico del dipendente entro i trenta giorni successivi (i termini decorrono dall’avvenuta conoscenza del fatto, se antecedente). Sono previste pesanti sanzioni – con possibile obbligo di risarcimento del danno a carico dei responsabili che non avviano (nelle 48 ore) o concludono correttamente l’iter disciplinare.
Le regole sono identiche – fatte salve alcuni marginali precisazioni – a quelle approvate lo scorso anno e rimaste incagliate in una pronuncia di incostituzionalità per motivi di procedura.
La riforma deve essere letta in maniera coordinata con le nuove disposizioni introdotte dal Dlgs 75/2017 in tema di regime sanzionatorio. Tale decreto, entrato in vigore il 22 giugno, ha stabilito – con una disposizione applicabile a tutti i licenziamenti (non solo, quindi, quelli rientranti nella procedura accelerata sopra descritta) – che in caso di accertamento dell’illegittimità del licenziamento, il giudice dispone la reintegrazione del dipendente pubblico sul posto di lavoro, oltre a riconoscere un’indennità risarcitoria che non può superare le 24 mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorativa.

 

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