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Reversibilità dell’ex marito, la parola alle Sezioni Unite:

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 11453 del 2017, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite a seguito del contrasto giurisprudenziale concernente il diritto alla pensione di reversibilità in capo al coniuge divorziato in caso di decesso dell’altro coniuge, nell’ipotesi in cui sia stata stabilita la corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio.

E di reversibilità all’ex moglie di cui all’ordinanza 11453/2017 ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (11.5.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Matteo Prioschi; Titolo: “Alle Sezioni unite la pensione dell’ex”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Saranno le Sezioni unite della Corte di cassazione a stabilire se l’ex moglie, che ha incassato in un’unica soluzione l’assegno di divorzio, ha diritto a percepire parte della pensione di reversibilità dell’ex marito, suddividendola con la vedova.

In base all’articolo 9, comma 3, della legge 898/1970, una quota della pensione di reversibilità spettante alla vedova (o al vedovo) deve essere attribuita all’ex coniuge divorziato titolare dell’assegno divorzile. I giudici, nel corso del tempo, si sono divisi sul fatto se incassare l’assegno in un’unica soluzione faccia venir meno il diritto alla pensione di reversibilità.
Un orientamento giurisprudenziale, anche a seguito di una precedente pronuncia delle sezioni unite (sentenza 159/1998), privilegia la natura previdenziale del diritto alla pensione di reversibilità e il fatto che lo stesso costituisce un diritto autonomo, tanto che non c’è discrezionalità da parte dei giudici sulla possibilità di riconoscere o meno il trattamento pensionistico. Secondo questa lettura, il giudice deve solo verificare che sia stato riconosciuto un assegno di divorzio, mentre è ininfluente la modalità di fruizione (per esempio tramite usufrutto della casa coniugale, come indicato nella sentenza 13108/2010).

Un altro orientamento, invece, ritiene che «la corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti…è satisfattivo di qualsiasi obbligo di sostentamento nei confronti del beneficiario, il quale, quindi, non può avanzare successivamente ulteriori pretese di contenuto economico, né può essere considerato, all’atto del decesso del coniuge…avente…diritto di accedere alla pensione di reversibilità o, in concorso con il coniuge superstite, a una sua quota».

A fronte di questa situazione, con l’ordinanza 11453/2017 depositata ieri, la questione è stata rimessa al primo presidente per l’assegnazione alle sezioni unite.

 

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