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Bonus assunzioni giovani, dimezzato per i contratti a termine: 

L’INPS, con la Circolare n. 40 del 2017, sul bonus assunzioni dei giovani registrati al Programma garanzia giovani ha fornito istruzioni ai datori di lavoro e ha precisato che tale agevolazione è ridotta della metà, nel limite massimo di 4030 euro l’anno in caso di assunzioni a tempo determinato nel corso del 2017 (v. anche: “Incentivo Occupazione Giovani, le nuove istruzioni INPS”).

E di bonus assunzioni giovani ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (2.3.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Il termine dimezza il bonus ai giovani”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Disciplinato dall’Inps il nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori registrati al Programma garanzia giovani.

L’agevolazione – che gode di uno stanziamento di 200 milioni di euro – premia i datori di lavoro che, senza esservi tenuti da vincoli legali o contrattuali, assumono nell’intero territorio nazionale, a esclusione della Provincia autonoma di Bolzano, giovani Neet, cioè soggetti, tra i 16 e i 29 anni di età, non inseriti in un percorso di studi o formazione e disoccupati.

Nella circolare 40/2017 diffusa ieri, l’istituto di previdenza chiarisce che la misura può essere richiesta per le assunzioni sia a termine (per periodi pari o superiori a 6 mesi) che a tempo indeterminato, anche se a scopo di somministrazione.

Agevolati anche i contratti di apprendistato professionalizzante nonché i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa. Semaforo rosso, invece, per il lavoro domestico, quello intermittente e accessorio, nonché per le tipologie di apprendistato diverse dal professionalizzante.

I rapporti di lavoro devono essere instaurati nel corso del 2017, a tempo pieno o parziale. I benefici saranno concessi nei limiti delle somme stanziate. Per le assunzioni a tempo determinato, l’agevolazione è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (premio Inail escluso), nel limite massimo di 4.030 euro su base annua; per i rapporti a tempo indeterminato, la facilitazione raddoppia sia in termini di misura (il bonus si estende all’intera contribuzione datoriale), che riguardo al tetto (il limite è pari a 8.060 euro). Si ricorda che la facilitazione è applicabile solo per un anno o per il minor periodo in caso di rapporti a termine.

Il beneficio soggiace al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti “de minimis” ed è subordinato all’osservanza dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione. L’agevolazione, inoltre, è condizionata dal possesso della regolarità contributiva nonché dal rispetto degli accordi e contratti collettivi, se sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, da ultimo, dall’assenza di violazioni della normativa posta a tutela delle condizioni di lavoro.

Per richiedere il bonus, i datori di lavoro – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online “OCC.GIOV.”, disponibile all’interno dell’applicazione “Diresco”, sul sito www.inps.it. – devono inoltrare all’Inps una domanda preliminare di ammissione. Il modulo telematico di richiesta sarà reso disponibile entro la metà del mese di marzo.

L’Inps verificherà la presenza di risorse disponibili e, in caso positivo, comunicherà all’azienda l’avvenuta prenotazione delle somme. I datori di lavoro avranno 10 giorni (decorrenti dalla ricezione della conferma di prenotazione) per completare l’operazione: 7 giorni per procedere all’assunzione (sempre che la stessa non sia già avvenuta) e gli altri 3 giorni per comunicare all’Inps di averlo fatto. Importante osservare che, se si superano i tempi, la prenotazione perde efficacia e il datore di lavoro deve trasmettere una nuova domanda.

L’agevolazione – che non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva – dovrà essere fruita mediante conguaglio sulle denunce contributive Uniemens o Dmag (per gli operai agricoli), non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019.

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