Istanze CIG annualità 2016 per il settore pesca, le istruzioni INPS:
L’INPS, con il Messaggio n. 75 del 2017, ha fornito chiarimenti circa la presentazione delle istanze per l’annualità della CIG 2016 del Settore Pesca.
Al riguardo si legge quanto segue nel messaggio 75/2016.
L’Istituto, con circolare n. 177 del 2016, ha fornito indicazioni ed istruzioni operative in relazione alla gestione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore pesca, per le istanze riferite a periodi di competenza annualità 2016.
L’art.1 del decreto in argomento prevede che – fermo restando quanto disposto dal decreto interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014 – il trattamento di integrazione salariale in deroga per il settore in parola può essere concesso e prorogato, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, altresì, precisato che il citato limite deve essere inteso quale durata massima, anche non continuativa, del programma aziendale da cui deriva l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale e pertanto deve esser applicato all’impresa.
L’art.2, punto f), del medesimo decreto interministeriale, stabilisce che le istanze relative all’annualità 2016 dovranno essere presentate alle Sedi Inps territorialmente competenti entro e non oltre la data del 30 gennaio 2017. Nello specifico, il relativo flusso di gestione è stato descritto al paragrafo 4 della sopracitata circolare Inps n.177 del 2016.
Stante la peculiarità del settore pesca e considerando le diverse segnalazioni pervenute dalle sedi territoriali dell’Istituto riguardo alle modalità di presentazione delle istanze, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti operativi.
Come già descritto nella citata circolare n.177 del 2016, le aziende dovranno presentare le domande (SR100) riferite all’annualità 2016 entro e non oltre il 30 gennaio 2017, attraverso la piattaforma DigiWeb, valorizzando la casella “CIG Deroga Nazionale” ed indicando nel quadro “B” del modello SR100 come data del decreto la data del “5/8/2016” e come numero di decreto il numero “1600069”.
L’art.1, comma 2, del D.I. n.1600069 del 2016, prevede un limite massimo di concessione per azienda pari a tre mesi per l’annualità 2016. L’Istituto potrà procedere alla liquidazione delle sole domande che rispettino complessivamente il limite massimo dei tre mesi. Pertanto, si configurano due modalità di presentazione delle istanze, come già evidenziato dalla sopracitata circolare n.177:
- potrà essere richiesto un unico periodo di intervento della durata non superiore a tre mesi;
Ad esempio, nel caso in cui l’azienda X presenti un’unica domanda per il periodo d’intervento che va dal 1 marzo 2016 al 31 maggio 2016, valorizzando nel quadro “C” del modello SR100 nella colonna “Periodo” dei “Dati Trattamento Cig in deroga” il periodo “dal 1/3/2016 al 31/5/2016”, tale domanda, in presenza di tutti i presupposti previsti dal decreto interministeriale n.1600069 del 5 agosto 2016, potrà essere autorizzata dall’Istituto, in quanto rispetta il limite massimo dei tre mesi previsto dalla normativa.
Diversamente, nel caso in cui l’azienda X presenti un’unica domanda per il periodo d’intervento che va dal 1 marzo 2016 al 3 giugno 2016, tale domanda NON potrà essere autorizzata dall’Istituto, in quanto il periodo richiesto supera il limite massimo dei tre mesi previsto dalla normativa.
Al riguardo occorre ricordare che la circolare n. 177/2016 ha precisato che le sedi dell’Istituto territorialmente competenti non possono autorizzare frazioni del periodo di intervento richiesto nella domanda sr100, pertanto l’azienda, in tali casi, dovrà ripresentare – comunque entro il termine previsto del 30 gennaio 2017 – l’istanza con l’indicazione del periodo corretto.
- potranno essere richiesti più periodi di intervento, e per ciascuno le imprese dovranno presentare il corrispondente SR100.
Ad esempio, nel caso in cui l’azienda presenti più domande, per diversi periodi di intervento, secondo la seguente modalità:
1° DOMANDA periodo d’intervento richiesto dal 1 febbraio 2016 al 15 aprile 2016 (con inserimento nel quadro “C” del modello SR100 nella colonna “Periodo” dei “Dati Trattamento Cig in deroga”, del periodo “dal 1/02/2016 al 15/04/2016”);
2° DOMANDA periodo di intervento richiesto dal 15 settembre 2016 al 21 settembre 2016 (con inserimento nel quadro “C” del modello SR100, nella colonna “Periodo” dei “Dati Trattamento Cig in deroga”, del periodo “dal 15/09/2016 al 21/09/2016”);
3° DOMANDA periodo d’intervento richiesto di una sola giornata – il 10 ottobre 2016 (con inserimento nel quadro “C” del modello SR100, nella colonna “Periodo” dei “Dati Trattamento Cig in deroga”, del periodo “dal 10/10/2016 al 10/10/2016”);
4° DOMANDA periodo d’intervento richiesto dal 20 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 (con inserimento nel quadro “C” del modello SR100 nella colonna “Periodo” dei “Dati Trattamento Cig in deroga”, del periodo “dal 20/10/2016 al 31/12/2016”);
l’Istituto, ai fini del rispetto del limite massimo concedibile pari a 3 mesi ad azienda, calcolerà i periodi richiesti nelle sopracitate domande come segue:
1° DOMANDA: periodo di intervento richiesto dal 1 febbraio 2016 al 15 aprile 2016 equivale a 2 mesi e 15 gg;
2° DOMANDA: periodo di intervento richiesto dal 15 settembre 2016 al 21 settembre 2016 equivale a 7 gg;
3° DOMANDA: periodo d’intervento richiesto di una sola giornata – il 10 ottobre 2016 equivale a 1 g;
4° DOMANDA: periodo d’intervento richiesto dal 20 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 equivale a 2 mesi e 11 gg;
Ai fini dell’autorizzazione da parte delle sedi dell’Istituto territorialmente competenti, il periodo massimo concedibile per l’azienda viene, quindi, calcolato sommando aritmeticamente i periodi richiesti, secondo l’ordine cronologico della presentazione delle domande.
Seguendo questo criterio, saranno autorizzabili – in presenza di tutti i presupposti previsti dal decreto interministeriale n.1600069 del 5 agosto 2016 – le prime tre domande (che complessivamente corrispondono ad un periodo pari a 2 mesi e 15 gg + 7 gg + 1 g < 3 mesi) mentre la quarta domanda non potrà essere autorizzata, perché il periodo richiesto (2 mesi e 11 gg) sommato ai primi tre periodi determina il superamento del limite massimo di tre mesi.
Al riguardo occorre ricordare che la circolare n. 177/2016 ha precisato che le sedi dell’Istituto territorialmente competenti non possono autorizzare frazioni del periodo di intervento richiesto nella domanda sr100, pertanto l’azienda, in tali casi, dovrà ripresentare – comunque entro il termine previsto del 30 gennaio 2017 – l’istanza con l’indicazione di un periodo che, sommato a precedenti, non determini il superamento del limite dei 3 mesi.
Tutto ciò premesso si ribadisce, come già previsto nella circolare Inps n.177 del 2016, che l’Istituto non potrà autorizzare:
- le domande i cui periodi d’intervento, valorizzati nella colonna “Periodo” del quadro”C” , siano superiori a tre mesi;
- in caso di più richieste per periodi di intervento frazionati, le ultime domande, in ordine cronologico, il cui periodo d’intervento determina il superamento del predetto limite concessorio per azienda, pari a tre mesi nell’annualità 2016 (tale limite corrisponde alla matematica sommatoria dei giorni inseriti nel quadro “C” di ciascuna domanda seguendo l’ordine cronologico temporale ad esclusione dei mesi di calendario richiesti calcolati per intero).
Come già previsto dalla circolare n. 177 del 2016, si ricorda che, considerando il limite di presentazione delle istanze fissato al 30 gennaio 2017, non potranno essere ripresentate o rettificate, oltre il suddetto limite, le istanze che non rispettino i presupposti previsti dal D.I. n.1600069 del 5 agosto 2016.
Si precisa, infine, che non potranno trovare accoglimento domande (SR100) che contengano nell’apposito quadro “B” numero decreto e data decreto diversi da quelli specificati in circolare e nel presente messaggio.
(Fonte: INPS)