Caporalato, in arrivo il piano di interventi per contrastarlo:
È scaduto il 3 gennaio scorso il termine per la predisposizione del piano di interventi di cui alla L.n. 199 del 2016 sulla lotta al caporalato. Tale legge, infatti, contiene non soltanto norme rivolte alla repressione e al contrasto di tale pratica, ma anche norme per il miglioramento delle condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per coloro che sono addetti alla raccolta dei prodotti.
E di lotta al caporalato e piano di interventi ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (5.1.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Roberto Caponi; Titolo: “Lotta al caporalato, piano in vista”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
La legge per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro (la numero 199/2016), non contiene solo disposizioni volte a rendere più efficace la vigilanza e la repressione di tali fenomeni, ma anche misure che cercano di migliorare le condizioni di svolgimento del lavoro in agricoltura, soprattutto per coloro che sono impegnati nell’attività di raccolta dei prodotti.
L’articolo 9 della legge prevede, infatti, la predisposizione di un piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori finalizzato al miglioramento delle condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli e che, secondo la relazione illustrativa al testo originario, è volto a evitare i rischi legati al conseguente maggiore afflusso di manodopera, anche straniera.
Il piano deve essere predisposto congiuntamente dalle autorità coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo e cioè dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e dal ministero dell’Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.
La legge prevede che debba essere predisposto entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa (avvenuta il 4 novembre 2016) e che lo stato di attuazione del piano sia oggetto di una relazione annuale alle commissioni parlamentari competenti da parte dei ministeri interessati.
In sostanza il piano deve essere finalizzato al superamento delle principali criticità del lavoro agricolo stagionale, concernenti la situazione alloggiativa, il trasporto nelle aree extraurbane e le modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Criticità che purtroppo fino a oggi hanno favorito quelle forme illecite di intermediazione della manodopera, quale il caporalato, che la nuova legge si propone di superare.
Nell’attuazione delle misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, i ministeri competenti possono coinvolgere gli enti locali (Regioni, Province autonome e amministrazioni locali), le organizzazioni datoriali e sindacali, nonché le organizzazioni del terzo settore. È evidente, infatti, che senza il supporto delle amministrazioni locali e delle associazioni sindacali e del terzo settore è difficilmente immaginabile il superamento delle criticità di carattere logistico.
Ma il piano di interventi si pone anche un obiettivo più ambizioso: la sperimentazione di forme di incontro tra domanda e offerta di lavoro con la collaborazione delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, composte da rappresentanti delle parti sociali e delle istituzioni.
Si tratta di un piano di interventi – che avrebbe dovuto essere predisposto in tempi brevi (i 60 giorni sono scaduti il 3 gennaio) – tanto ambizioso quanto complesso, in quanto prevede il coinvolgimento di innumerevoli soggetti pubblici e privati, nazionali e territoriali, e richiede competenze, strumentazioni e risorse importanti e sicuramente rilevanti, senza cui il piano non potrà essere efficace.
Considerata la celerità che ha caratterizzato l’iter parlamentare della legge, nonché la ferma volontà politica di combattere il fenomeno del caporalato, è auspicabile che il piano di interventi venga realizzato in modo efficace prima che inizino le grandi campagne di raccolta per il nuovo anno.
LE MISURE DETERRENTI
La legge
Le disposizione in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo sono contenute nella legge 199/2016 entrata in vigore il 4 novembre 2016
Le sanzioni
Reclusione fino a 8 anni e multa fino a 2.000 euro per ogni lavoratore coinvolto, a carico di chi recluta manodopera per destinarla a un soggetto terzo in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori o se utilizza. Le sanzioni si applicano anche a chi assume o impiega tale personale e sono aumentate di un terzo se sono coinvolti minorenni, se ci sono situazioni di pericolo o se l’illecito riguarda più di tre lavoratori