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Cannolicchi, autorizzazione alla pesca entro le 0,3 miglia:

È stato pubblicato il Decreto 15 dicembre 2016 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo alla autorizzazione di pesca dei cannolicchi entro le 0,3 miglia dalla costa.

In particolare il suddetto Decreto stabilisce, tra le altre cose, quanto segue.

Articolo 1

  1. A decorrere dalla data del presente decreto e limitatamente alla campagna di pesca annualità 2017 che terminerà in data 31 dicembre 2017, è concessa in via sperimentale, a complessivi n. 31 pescherecci abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica l’autorizzazione ad esercitare, nell’ambito dei rispettivi Compartimenti marittimi, l’attività di pesca con draga idraulica della risorsa «cannolicchio» (specie Ensis minor e Solen marginatus).
  2. I pescherecci autorizzati saranno individuati dai Consorzi di gestione di Roma (n. 16), Gaeta (n. 3) e Napoli (n. 12) tra quelli abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica così come identificata nella denominazione degli attrezzi di pesca – ai sensi dell’art. 2 decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in «Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)».
  3. La suddetta autorizzazione è concessa ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, lettera d), del reg. (CE) n. 1224/2009, entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa, al fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico necessari per redigere un compiuto Piano di Gestione relativamente alla richiesta di deroga, ex art. 13, paragrafo 5, del reg. (CE) n. 1967/2006, al divieto di cui al paragrafo 2 del citato art. 13.

Articolo 2

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  1. Sulla base dell’applicazione di una strategia precauzionale volta a proteggere e conservare le risorse e gli ecosistemi marini e a garantire uno sfruttamento sostenibile ciascun peschereccio autorizzato in virtù del presente decreto è legittimato ad effettuare l’attività di pesca della risorsa di cui al precedente art. 1 entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa per un quantitativo giornaliero non superiore a Kg. 200.
  2. Il prodotto pescato da ciascuna imbarcazione nei limiti di cui al precedente comma 1, deve essere sbarcato presso i punti di sbarco stabiliti dal singolo Consorzio di appartenenza del peschereccio medesimo.

Si rinvia per il resto delle informazioni sull’autorizzazione della pesca ai cannolicchi entro le 0,3 miglia dalla costa al testo integrale del Decreto 15 dicembre 2016 e all’Allegato A) disponibili cliccando sui link.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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