Madri lavoratrici autonome e imprenditrici, i voucher per servizi di baby-sitting:
L’INPS, con la Circolare n. 216 del 2016, ha fornito le istruzioni operative circa l’estensione dell’erogazione del voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per fare fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, di cui al decreto 1 settembre 2016.
Al riguardo si legge quanto segue nella circolare 216/2016.
Premessa
La legge di stabilità per l’anno 2016 ha previsto l’estensione del beneficio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b, della legge n. 92/2012 (voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati) anche per le madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Il contributo è stato previsto in via sperimentale per l’anno 2016, nel limite di spesa di 2 milioni di euro (art. 1, comma 283, della legge 208/2015).
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’1 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio relativamente alla predette lavoratrici.
Con la presente circolare si forniscono, quindi, le istruzioni operative relative alle disposizioni in esso contenute.
- Ambito di applicazione
Possono accedere al beneficio in questione (voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, oppure contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati) le madri lavoratrici autonome o imprenditrici ed in particolare:
– le coltivatrici dirette, mezzadre e colone;
– le artigiane ed esercenti attività commerciali;
– le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
La domanda di beneficio (voucher o contributo asilo nido) è consentita alle lavoratrici aventi diritto al congedo parentale; infatti l’accesso al nuovo beneficio presuppone la rinuncia a mesi di congedo parentale corrispondenti alle mensilità di beneficio concesse.
Si ricorda che per le predette categorie di lavoratrici, il diritto al congedo parentale è fruibile per un massimo tre mesi entro l’anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che la lavoratrice sia in regola con il versamento dei contributi (cfr circolare n. 46 del 17 marzo 2006).
Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della circolare n. 216 del 2016 disponibile cliccando sul link.
(Fonte: INPS)