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Trasporto aereo, ulteriori istruzioni sul Fondo di solidarietà: 

L’INPS, con il Messaggio n. 4972 del 2016, ha fornito ulteriori istruzioni circa il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (v. anche: Fondo speciale, le istruzioni INPS).

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio 4972/2016.

Con messaggi n. 29489 del 23/11/2010 e n. 15276 del 27/09/2013 sono stati diramati gli indirizzi applicativi delle deliberazioni n. 22 del 16 marzo 2009 e n. 97 del 22 aprile 2013 emesse dal Comitato Amministratore del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (F.S.T.A.) in materia di compatibilità dell’integrazione retributiva del fondo Speciale Trasporto Aereo con l’attività lavorativa autonoma o subordinata.

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Tali indirizzi riguardano, in particolare, le modalità di attribuzione delle prestazioni integrative erogate nel caso di rioccupazione dei lavoratori beneficiari durante il periodo di fruizione della prestazione integrativa erogata dal Fondo speciale.

Al riguardo si rappresenta che, con l’entrata in vigore del Decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 20116, pubblicato in G.U. n. 118 del 21/05/2016, di adeguamento del Fondo speciale del trasporto aereo alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 in materia di Fondi di solidarietà, deve ritenersi cessata l’efficacia di tutte le delibere normative adottate dal previgente Comitato e conseguentemente anche di quelle in argomento, istitutive di prestazioni integrative contemplate nel previgente regolamento e che attualmente non sono più previste dal decreto interministeriale istitutivo del novellato Fondo di solidarietà.

Pertanto, considerato che, in base alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (infra Circolare n. 132 del 2016), il citato decreto di adeguamento è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, corrispondente al 6 giugno 2016, possono essere accolte ed istruite soltanto le domande pervenute entro e non oltre tale data.

Relativamente all’istruttoria delle domande pervenute entro i termini sopra indicati, si chiarisce che, le delibere n. 22/2009 e n. 97/2013, produrranno i loro effetti sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, subordinato o autonomo, che ha dato luogo alla richiesta di applicabilità della delibera medesima.

(Fonte: INPS)

 

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