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Giustificato motivo oggettivo, spetta al magistrato il controllo:

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 24803 del 2016, è intervenuta in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed ha stabilito che spetta al magistrato “il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro”.

E di giustificato motivo oggettivo alla luce della sentenza 24803/2016 ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (6.12.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Uberto Percivalle e Serena Fantinelli; Titolo: “Licenziamenti economici da provare”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

In caso di licenziamento per motivo oggettivo le ragioni addotte devono essere specifiche e dimostrabili in maniera convincente.

È il principio ribadito dalla sentenza n. 24803 del 5 dicembre 2016 della Corte di cassazione in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, con la quale i giudici hanno riaffermato «che compete al giudice il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro».

Nel caso in esame, un impiegato amministrativo era stato licenziato per motivo oggettivo, in considerazione sia della sfavorevole situazione del servizio sanitario, definita «non meramente contingente», e che aveva portato alla chiusura del reparto di fisiokinesiterapia a seguito della sospensione delle prestazioni a carico del Ssn; sia per la riduzione drastica dei ricavi aziendali e per la necessità di disporre di un nuovo assetto organizzativo per una più economica gestione dell’impresa.

Sebbene la società avesse, a mezzo di testimoni, provato che nel medesimo periodo erano stati licenziati anche due fisioterapisti, e che nel reparto vi era stata una riduzione di orario durata nel tempo, sia il tribunale di primo grado che i giudici dell’appello avevano accolto le censure del lavoratore.

La Corte d’appello, in particolare, rilevava come le prove fornite dal datore a sostegno del licenziamento non potessero essere considerate né sufficienti né convincenti, dal momento che la chiusura del reparto a seguito di sospensione delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (Ssn) era stato un provvedimento solo temporaneo e contingente, poi revocato, tanto che il recesso era avvenuto solo due settimane prima della cessazione degli effetti della sospensione. Inoltre, il datore di lavoro non aveva fornito adeguata prova delle lamentate difficoltà economiche, non essendo emerso che il budget dell’anno fosse inferiore a quello degli anni precedenti, né della correlazione tra la risoluzione del rapporto e la congiuntura economica sfavorevole. Inoltre, neppure le testimonianze rese in merito agli altri licenziamenti o alla riduzione di orario potevano considerarsi prove sufficienti.

Anche la Cassazione – a cui l’azienda aveva fatto ricorso – ha rigettato le doglianze di parte datoriale e ha statuito che la genericità delle dichiarazioni rese dai testi in ordine alla stabile e non temporanea soppressione del reparto cui era addetto il lavoratore licenziato, nonché la non comprovata situazione di crisi economica dedotta come ragione del recesso, rendevano di fatto pretestuosa la ragione addotta a motivo di recesso.

La sentenza, dunque, pur ribadendo un principio non nuovo, si pone però come chiaro monito per le aziende che intendono procedere a licenziamenti economici o conseguenti a riorganizzazioni: il licenziamento si deve basare su ragioni non solo effettive e coerenti con il provvedimento preso, ma anche comprovate o comprovabili, perché se è vero che i giudici non posso sindacare sulla scelta del merito, è altrettanto vero che ad essi è rimesso il compito di accertarne l’effettività.

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