Credito, le modalità di accesso al Fondo di solidarietà per i lavoratori:
L’INPS, con la Circolare n. 213 del 2016, sul Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del Credito, ha fornito informazioni sulle prestazioni ordinarie ed emergenziali e sulle modalità di accesso al Fondo.
Al riguardo si legge quanto segue nelle Premesse alla Circolare 213/2016.
L’art. 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Ai sensi del successivo comma 43, l’entrata in vigore del summenzionato decreto determina l’abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del Fondo sulla base della previgente disciplina.
In applicazione delle disposizioni citate, con l’accordo del 20 dicembre 2013, stipulato tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale del settore Credito, la disciplina di cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000, e successive modificazioni, è stata adeguata alle disposizioni di cui all’art. 3, commi 4 e ss., della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Con Decreto Interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2014, di recepimento degli accordi richiamati, è stato istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, che continua la gestione del preesistente Fondo di solidarietà.
L’entrata in vigore del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014, coincidente con il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ha determinato l’abrogazione del Decreto n. 158 del 28 aprile 2000.
Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, che, al Titolo II, revisiona l’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà, ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà e abrogando l’art. 3 della legge n. 92/2012.
A norma dell’art. 26, c. 7, tali Fondi sono obbligatori per tutti i settori che, non rientrando nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Il successivo comma 8 prevede che i fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto, si adeguano alle disposizioni del comma 7, entro il 31 dicembre 2015.
Si precisa, al riguardo, che la predetta disposizione deve intendersi riferita sia ai fondi costituiti a norma dell’abrogato comma 4, art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia ai Fondi adeguati a norma degli abrogati commi 42 e 45 del medesimo articolo.
Tuttavia, per i Fondi già vigenti, i cui decreti istitutivi siano conformi ai dettami dell’art. 26, comma 7, al fine di rendere più agevole il processo di transizione verso la nuova disciplina, non è necessario alcun adeguamento ai sensi del succitato comma 8.
L’art. 2, c. 1, del D.I. n. 83486, dispone, in conformità con l’art. 26, c. 7, del D.lgs. 148/2015, che il Fondo ha lo scopo di attuare interventi in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già rientranti nel proprio campo di applicazione, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno di quindici dipendenti.
Pertanto, rilevata la conformità del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 alle disposizioni del citato art. 26, c. 7, lo stesso non necessita di alcun adeguamento. Per i medesimi Fondi, così come previsto dall’art. 46, comma 5, i rinvii all’art. 3, commi da 4 a 45 della legge n. 92/2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate, operati da ciascun decreto istitutivo di un Fondo di solidarietà bilaterale, compreso dunque il Decreto Interministeriale in oggetto, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D. Lgs. n. 148/2015.
Con circolare n. 90 del 6 maggio 2015 sono state fornite, preliminarmente, le istruzioni relative alle prestazioni straordinarie e alla contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo, nonché le relative istruzioni operative e contabili.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo in argomento, con evidenza, per ciascuna di esse, delle principali modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015.
Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 213 del 2016 e ai suoi allegati (all. 1 all. 2 e all. 3), disponibili cliccando sui link.
(Fonte: INPS)