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Cassa Integrazione, nella domanda anche i documenti sul meteo:

Vi abbiamo informato nei giorni scorsi delle novità relative alla presentazione della domanda di Cassa Integrazione e delle varie modifiche apportate dal D.Lgs. n. 185 del 2016 agli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148 del 2016 (v. Domanda di CIG ordinaria precisazioni)

Restando quindi sul tema della Cassa Integrazione e dei documenti da allegare alla domanda, tra cui i bollettini meteo, vi proponiamo l’articolo pubblicato oggi (1.12.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone, Titolo: “Cassa integrazione con bollettino «meteo»”).

Ecco l’articolo.

Le correzioni e integrazioni apportate dal D.Lgs. n. 185 del 2016 all’impianto degli ammortizzatori sociali definito dal D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 soddisfano solo parzialmente le attese degli addetti ai lavori.

Se da un lato, infatti, imprese e intermediari registrano con positività la modifica della regolamentazione connessa alle richieste di cassa per cause oggettivamente non evitabili, le cui istanze potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento (in precedenza i tempi erano più stringenti), dall’altro rilevano l’assenza di interventi finalizzati a semplificare l’iter delle richieste di cassa per situazioni meteorologiche avverse.

Va ricordato che il Dlgs 148/2015 ha anche modificato il procedimento amministrativo di autorizzazione della Cigo prevedendo, tra l’altro, l’individuazione di criteri univoci per la valutazione delle domande che – da gennaio 2016 – sono decise dalle sedi dell’Inps. Il quadro complessivo è stato, quindi, completato dal Dm 15 aprile 2016, numero 95442, che ha individuato le regole da seguire per l’esame delle istanze di Cigo.

Per gli eventi meteorologici che impediscono l’attività dell’impresa l’articolo 6 del Dm stabilisce che l’istanza e la relazione tecnica devono essere corredata da documentazione che comprovi il maltempo e illustri l’attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento, nonché le conseguenze che lo stesso ha determinato. Inoltre, il richiedente è tenuto ad allegare i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.

Proprio questo ultimo aspetto ha generato molte perplessità. Va, infatti, osservato che il bollettino meteo deve essere prodotto dalle aziende che, a tal fine, si vedono spesso costrette a sostenere un onere economico. Inoltre, non è sempre chiaro quali siano «gli organi accreditati». Sul punto va osservato che il sistema di raccolta dei dati meteo è assai variegato. Sino a circa una decina di anni fa, la rilevazione era gestita a livello centrale; successivamente, questo compito è stato integralmente trasferito alle Regioni che ne affidano la gestione a organismi diversi. In alcune regioni le stazioni di rilevamento meteo sono copiosamente distribuite sull’intero territorio e messe in rete. In altre il numero delle centraline è assai più limitato. Parallelamente esiste il sistema curato dal Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare che, tuttavia, perseguendo finalità differenti, si articola su una rete di rilevazione diversa. La situazione generale non è, quindi, omogenea sull’intero territorio.

Rispetto alla disposizione normativa, che prevede la produzione del bollettino meteo, va osservato che, a parere di chi scrive, la stessa dovrebbe trovare attuazione solamente in quei casi in cui l’Inps non sia nelle condizioni di conoscere il dato. Ciò in applicazione del principio (articolo 40 del Dpr 445/2000 così come modificato dall’articolo 15 della legge 183/2011) per cui la pubblica amministrazione (nel suo complesso) non può chiedere informazioni di cui è a conoscenza.

In attesa di auspicate novità sul punto, le aziende continuano a essere chiamate all’adempimento. Va, peraltro, osservato che per le domande di cassa per maltempo delle imprese agricole, i bollettini meteo non vengono richiesti.

Sul fronte della semplificazione va, infine, citato un chiarimento dell’Inps che, con il Messaggio n. 4824 del 2016, ha fatto presente che, in questa prima fase, per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese precedente a quello di presentazione della richiesta, le imprese possono produrre un’unica domanda laddove, in ciascuna settimana contenuta nell’istanza, sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame. Se, invece, nel periodo interessato incidono settimane prive di situazioni oggettivamente non evitabili, le aziende dovranno inviare distinte domande.

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