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Personale scolastico illegittima la reiterazione dei contratti a termine:

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 22552 del 2016 in tema di contratti a termine del personale scolastico, ha reso il seguente principio di diritto:

Nel settore scolastico, in caso di illegittima reiterazione di contratti a termine su cd. organico di diritto, costituiscono misure sanzionatorie proporzionate, effettive ed idonee la stabilizzazione ai sensi della l. n. 107 del 2015, l’immissione in ruolo secondo il sistema di reclutamento previgente, o, in mancanza, il risarcimento del danno presunto ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, salva la prova del maggior pregiudizio subito.

Il caso all’esame della Corte Suprema riguardava la vicenda di una lavoratrice, inquadrata come assistente amministrativa, che chiedeva la dichiarazione di nullità dei termini apposti dal Ministero ai contratti a tempo determinato stipulati in successione e la conseguente conversione in contratti a tempo indeterminato, ex art. 5 del d.lgs. n. 368/2001, e, in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, quantificato in Euro 5.000,00 per ogni contratto a termine illegittimamente stipulato, in applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001.

La Corte di Appello, dopo aver precisato che i contratti a termine del settore scolastico, tanto per il personale docente quanto per quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, non sono disciplinati dal D.Lgs. 368/2001, ma dalle norme speciali contenute nel D.Lgs. 297/1994 e nella L.n. 124/1999, ha escluso che la speciale disciplina fosse in contrasto con la direttiva 1999/70/CE ed ha affermato che, pur a ritenere applicabile l’art. 1 del D.Lgs. 368/2001 alla fattispecie dedotta in giudizio, la valutazione “ex ante” delle ragioni sottese a ciascuna tipologia contrattuale a termine, “tipizzata” dall’art. 4 commi 1, 2, 3, della Ln. 124/1999, assolveva in maniera idonea e sufficiente l’onere di specificazione imposto al datore di lavoro dall’art. 1 del D.Lgs. n. 328/2001. Ha, infine ritenuto che il divieto di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, imposto dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, non è in contrasto con la direttiva 1999/70/CE europea.

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Per conoscere il ragionamento della Suprema Corte consultare il testo della sentenza n. 22552 del 2016 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

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