Stagionali stranieri ingresso solo per agricoltura e turismo:
Il D.Lgs. n. 203 del 2016, di attuazione della Direttiva 2014/36/UE che stabilisce le condizioni di ingresso e soggiorno dei lavoratori stagionali stranieri e i loro diritti ha stabilito che i settori nel quali sono ammessi tali ingressi sono il settore dell’agricoltura e il turistico alberghiero.
E di lavoratori stagionali stranieri ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (16.11.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Marco Noci; Titolo: Stagionali stranieri solo per l’agricoltura e il turistico-alberghiero) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
L’ingresso di lavoratori stranieri stagionali riguarderà solo agricoltura e turistico-alberghiero.
A chiarirlo è il Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, di attuazione della Direttiva 2014/36/UE, il quale determina le condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale dei cittadini stranieri e definisce i diritti dei medesimi lavoratori. La direttiva, a sua volta, intende contribuire all’attuazione della strategia “Europa 2020” e ad una gestione efficace dei flussi migratori.
Il decreto legislativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016, semplifica ed accelera le procedure relative all’utilizzo di lavoratori extra Ue nell’ambito dei settori agricolo e turistico/alberghiero.
Il testo normativo introduce modifiche agli articoli 5, comma 3-ter, e 24 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) e abroga gli articoli 38 e 38 bis del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).
Duplice l’obiettivo della riforma: da un lato, consentire ai datori di lavoro di soddisfare il proprio fabbisogno di manodopera stagionale e, dall’altro garantire che i lavoratori stagionali non siano impropriamente utilizzati per altra tipologia di lavoro.
Con le nuove norme si rende, in primo luogo, più semplice il rilascio dei permessi pluriennali all’ingresso, laddove, trattandosi di impieghi ripetitivi, allo straniero che dimostra di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti (e non più due anni come in precedenza) per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato un permesso pluriennale con indicazione del periodo di validità per ciascun anno.
Vengono, inoltre, modificate le condizioni della sistemazione alloggiativa soprattutto nell’ipotesi in cui questa è fornita dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro, infatti, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà esibire un titolo idoneo a provare non solo l’effettiva disponibilità dell’alloggio e il certificato comunale di idoneità alloggiativa, ma dichiarare che l’eventuale canone di locazione non sarà decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.
Tra le ulteriori novità c’è la previsione per legge della possibilità, per il lavoratore stagionale che ha svolto, per almeno tre mesi, regolare attività lavorativa, di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quello per lavoro subordinato, nei limiti delle quote definite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le nuove norme elencano specificamente i casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro. Tra queste vi è anche il caso in cui il datore abbia effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’invio della domanda di assunzione.
Nei casi di revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale per colpa del datore di lavoro è prevista la liquidazione, a favore del lavoratore, di un’indennità la cui misura è rapportata alla retribuzione complessiva che il lavoratore avrebbe dovuto percepire sulla base del contratto di lavoro.