Oneri economici delle visite mediche inerenti il trasporto lavoratori:
La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 14 del 2016, ha risposto ad un quesito avanzato in merito al soggetto su cui devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, per effettuare gli esami clinici e indagini diagnostiche complementari alle visite periodiche, avanzato dall’Unione Sindacale di Base.
Al riguardo si legge quanto segue nell’Interpello n. 14/2016.
L’Unione Sindacale di Base (USB) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:
- “su quale soggetto devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall’art. 41, comma 4, primo periodo, complementari alle visite mediche periodiche previste dalla normativa in oggetto, al luogo ove abitualmente svolgono la proprio attività lavorativa”;
- “se il tempo impiegato dal lavoratore per spostarsi dalla casa di cura indicata dal medico competente … al luogo nel quale lo stesso lavoratore esplica abitualmente l’attività lavorativa deve essere considerato orario di lavoro”.
Al riguardo va premesso che l’art. 18, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce un obbligo in capo al datore di lavoro e al dirigente di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria…”.
Il comma 1, lettera bb) del medesimo art. 18 prevede che il datore di lavoro vigili “affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.
L’art. 41, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. ...”.
Infine l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
I costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro (vedi al riguardo anche interpello sicurezza n. 18/2014).
(Fonte: Ministero del Lavoro)