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Sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale: 

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 15 del 2016, ha risposto ad un quesito avanzato in merito alla applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale, avanzato dalla Regione Lazio.

Al riguardo si legge quanto segue nell’Interpello n. 15/2016.

La Regione Lazio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito agli obblighi relativi alle visite mediche di sorveglianza sanitaria nei confronti dei medici di continuità assistenziale. In particolare l’istante chiede di sapere “se sussista o meno l’obbligo per gli stessi di sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria”.

Nella richiesta formulata dalla Regione Lazio si afferma che “… Alcuni medici non hanno raccolto l’invito a recarsi a visita sostenendo che la predetta norma non sia applicabile alla fattispecie contrattuale ad essi inerente, asserendo la sola facoltà (e non l’obbligo) da parte degli stessi di beneficiare della sorveglianza sanitaria”.

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La sorveglianza sanitaria è normata dall’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e gli obblighi dei vari soggetti in merito dagli artt. 18, 20, 21 e 25.

Per valutare la sussistenza dell’applicabilità della normativa inerente la sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale è necessario distinguere fra l’obbligo di sottoporsi (di cui all’art. 20 comma 2, lett. i del d.lgs. n. 81/2008) e la facoltà di beneficiarne (di cui all’art. 21, comma 2, lett. a del medesimo decreto), e chiarire, ai sensi della norma, l’accezione di lavoratore rispetto a quella di lavoratore autonomo.

Il d.lgs. n. 81/2008 all’art. 2, comma 1 lett. a) definisce il lavoratore come “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, ...”.

Lo stesso decreto, all’art. 21, individua le disposizioni relative ai “… lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile …”: disposizione codicistica che definisce il lavoratore autonomo come colui che “… si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente …”.

La giurisprudenza ormai consolidata in materia ha evidenziato come l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato, rispetto al rapporto di lavoro autonomo, si ritrova nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, non rilevando, quindi, in sé la tipologia contrattuale, ma le effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

È pertanto necessario esaminare, ai fini dell’espressione del parere di questa Commissione, le fattispecie concrete per qualificare in maniera chiara la tipologia del rapporto di lavoro. Va considerato che questa Commissione, a norma dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 può dare risposte esclusivamente a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro” e non può, al contrario, esprimersi sulle diverse e specifiche modalità di organizzazione dell’attività adottate dalle singole aziende.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Come già indicato nell’interpello n. 5/2016, per i medici di continuità assistenziale sussiste l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria qualora svolgano la propria attività lavorativa “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro” rientrando, in tal caso, a pieno titolo nella definizione di lavoratore di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

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