Jobs Act ecco la guida operativa al decreto correttivo:
Lo scorso 8 ottobre è entrato in vigore il decreto correttivo del Jobs Act (D.Lgs. n. 185 del 2016) che apporta talune modifiche ai decreti legislativi n. 81 del 2016 e n. 148, 149, 150 e 151 del 2015, attuativi – come si è detto – del Jobs Act.
La Fondazioni Studi dei Consulenti del Lavoro ha pertanto pubblicato una Guida operativa per facilitare la lettura delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 185/2016, “mettendo in evidenza la revisione del testo normativo modificato e cosa cambia sul piano operativo”.
Gli argomenti trattatati nella Guida operativa, perché oggetto di modifiche, sono l’Apprendistato; il Lavoro accessorio; l’Abrogazione delle norme transitorie; gli Ammortizzatori sociali – D.Lgs. n. 148 del 2015; la Semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro; l’Ispettorato nazionale del lavoro; le Politiche attive del lavoro; la Semplificazione degli adempimenti – D.Lgs. n. 151 del 2015; il Collocamento obbligatorio; il Controllo a distanza dei lavoratori ed infine le Dimissioni online.
Ad esempio, per quanto riguarda il lavoro accessorio, le novità introdotte dal decreto correttivo del Jobs Act (art. 49) relativamente alle modalità di comunicazione di cui ai voucher, sono le seguenti :
Comunicazione di avvio prestazione almeno 60 minuti prima del suo avvio (nel testo previgente la comunicazione doveva essere effettuata prima dell’inizio della prestazione e quindi, ad esempio, anche pochi minuti prima);
La modalità di comunicazione predefinita è l’SMS e la posta elettronica, mentre la procedura telematica di comunicazione avrà valenza sostitutiva a far data dal suo varo (non è prevista la modalità telematica).
Nella comunicazione di attivazione si dovrà chiarire luogo e la data di inizio e fine della prestazione (nel testo previgente non era previsto un tale termine temporale e ma l’arco temporale di 30 giorni che nel nuovo assetto scompare);
Per i committenti imprenditori agricoli sono previste le medesime modalità e tempi di comunicazione descritte in precedenza. Viene mantenuta la possibilità di fare riferimento ad un arco temporale della prestazione che però scende da 30 giorni ad un periodo non superiore a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si prevede la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non è possibile avvalersi dell’istituto della diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Si veda la Circolare n. 1 del 2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Per conoscere tutte le informazioni consultare la Guida operativa della Fondazione, disponibile cliccando sul link.
(Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro)