Assunzioni agevolate future nella nuova legge di bilancio:
La legge di bilancio per il prossimo anno conterrà disposizioni che con l’eliminazione di alcuni incentivi, presenti nella scorsa legge di stabilità (esonero contributivo triennale, ecc.), andrà a modificare ulteriormente la situazione delle assunzioni agevolate.
A parlarci di assunzioni agevolate di cui alla nuova legge di bilancio, è anche l’articolo pubblicato oggi (18.10.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Premiata la nuova occupazione di «over 50» e cassintegrati”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Con le disposizioni che dovrebbero trovarsi nella legge di bilancio e con la scomparsa, già prevista, di alcuni incentivi, si viene ulteriormente a modificare il panorama delle assunzioni agevolate.
Due anni fa, la legge 190/2014 ha introdotto un esonero contributivo totale triennale totale (con un massimale di 8.060 euro annui), per le assunzioni a tempo indeterminato, che è rimasto in vigore per tutto il 2015. L’anno successivo, la legge 208/2015 lo ha ridimensionato nella durata e nella misura: 40% dei contributi aziendali, con un massimo di 3.250 euro annui e per complessivi due anni. Questo esonero uscirà di scena definitivamente il 31 dicembre. Di questa e della precedente rimarranno gli strascichi riferiti alle assunzioni formalizzate rispettivamente prima della fine del 2015 e del 2016. Nel 2017 perderemo anche un incentivo storico. Si tratta delle facilitazioni (contributive ed economiche) in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, la cui abrogazione è stata decisa dalla legge 92 del 2012.
Dopo il taglio di queste facilitazioni, i datori di lavoro, in caso di nuove assunzioni, potranno continuare a contare su forme di aiuto per le lavoratrici in particolari condizioni, per gli over 50, per i percettori di Naspi e per i lavoratori in Cigs. A queste forme si aggiunge l’apprendistato professionalizzante o di secondo livello anche se, a ben vedere, non è un’agevolazione in senso stretto ma un vero e proprio regime contributivo. Poco cambia, comunque, dal punto di vista economico. I datori di lavoro potranno versare i contributi in maniera ridotta per tutta la durata del contratto di lavoro e anche per i successivi 12 mesi in caso di mantenimento in servizio del dipendente. Attualmente le aziende che occupano fino a 9 addetti beneficiano – nei limiti del “de minimis” – di uno sgravio totale, ma anche questo cesserà alla fine del 2016. Inoltre, va ricordato che nell’apprendistato opera il sottoinquadramento di due livelli del dipendente, che permette la corresponsione di una retribuzione leggermente più bassa. Non va dimenticato, tuttavia, che sul datore di lavoro peso l’onere dell’obbligo formativo.
Anche nel 2017 chi assumerà con contratto a termine o a tempo indeterminato, donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi (ridotti a 6 in alcune aeree e settori), potrà fruire di una riduzione contributiva del 50% per 12 o 18 mesi a seconda della tipologia contrattuale.
Anche per i lavoratori che hanno almeno 50 anni e sono senza impiego da oltre 12 mesi, si potrà contare su un aiuto. Infatti, da circa 4 anni, si prevede che il datore di lavoro che li assume, goda della stessa facilitazione prevista per le donne.
Sopravviverà anche una vecchia forma di contribuzione agevolata destinata a chi inizia un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi, dipendenti da aziende che beneficiano dell’ammortizzatore da almeno 6 mesi. La facilitazione consiste nella possibilità di versare, per 12 mesi, i contributi nella stessa misura prevista per gli apprendisti. Attualmente il datore di lavoro riceve anche un contributo pari al 50% della teorica indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, per un periodo che va da 9 a 33 mesi. Trattandosi di una misura collegata alla mobilità, sulla stessa non si potrà più fare affidamento a partire dal 2017.
Infine, vale la pena richiamare l’incentivo previsto – nei limiti del “de minimis” – a favore dei datori di lavoro (20% dell’indennità mensile residua) che assumono con contratto a tempo pieno e indeterminato i soggetti destinatari di Naspi.
LE ALTERNATIVE
REQUISITI VANTAGGI Apprendistato professionalizzante Età tra 15 e 29 anni Contributi in genere pari al 11,61% , fatte salve alcune particolarità per determinati settori. Possibile il sottoinquadramento dell’apprendista di 2 livelli
Donne Lavoratrici prive di occupazione da almeno 24 mesi, oppure da almeno 6 mesi se risiedono in determinate regioni. L’assunzione deve avvenire con contratto a tempo determinato o indeterminato, anche part time Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 18 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato, per 12 mesi se il contratto è a termine. In caso di trasformazione da tempo determinato a indeterminato, ai 12 mesi iniziali, se ne aggiungono altri 6 Over 50 Lavoratori con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto a termine o indeterminato, anche part time Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 18 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato, per 12 mesi se il contratto è a termine Particolari lavoratori in Cigs Il lavoratore deve aver fruito della Cigs da almeno 3 mesi, anche non continuativi ed essere dipendente di un’azienda che utilizza l’ammortizzatore sociale da almeno 6 mesi. L’assunzione deve avvenire a tempo indeterminato e a orario pieno Per 12 mesi il datore di lavoro versa contributi pari a quelli previsti per gli apprendisti. Le principali agevolazioni confermate nel 2017