Compensazione flussi versamento cessione quinto della pensione:
L’INPS, con il Messaggio n. 4098 del 2016, ha fornito informazioni circa la compensazione flussi di versamento a titolo di cessione quinto della pensione con quote indebite post mortem.
Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 4098/2016.
Come già comunicato con il messaggio hermes n. 1799 del 22 aprile 2016, a decorrere dal 1 maggio 2016 è stato introdotto il nuovo schema di convenzione, unitamente alle disposizioni regolamentari finalizzate a disciplinare l’estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS, come da determinazione del Presidente n. 43 del 30 marzo 2016.
L’art. 11 “Responsabilità e Adempimenti” del suddetto schema convenzionale nonché l’art. 10 “Eliminazione della pensione” del Regolamento hanno previsto, tra l’altro, che l’INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento mensilmente corrisposte agli Intermediari Finanziari gli importi relativi alle quote indebite versate nei mesi che intercorrono tra l’evento che determina la cessazione del diritto e l’eliminazione delle singole partite pensionistiche.
Ciò premesso, si comunica che, a seguito della messa a regime delle funzioni dedicate, a decorrere dal mese di novembre 2016 i flussi di versamento a favore degli Intermediari Finanziari saranno compensati con le quote indebite post mortem relative alle pensioni che saranno eliminate a far data dal 1° ottobre 2016.
Detta compensazione, in sede di primo rilascio, sarà operativa per le posizioni in capo alla Gestione Privata e alla Gestione Spettacolo e Sport. A decorrere dal mese di gennaio 2017 l’operatività sarà ampliata anche alle posizioni della Gestione pubblica, per cui i flussi di versamento a favore degli Intermediari Finanziari saranno compensati con le quote indebite post mortem relative alle pensioni che saranno eliminate a far data dal 1° novembre 2016.
Le risultanze delle relative elaborazioni verranno evidenziate nei cd. “Flussi mensili di rendicontazione” destinati a ciascun Intermediario Finanziario, con modalità sia aggregata che analitica.
Corrispondentemente alle date sopra indicate il ricorso alle modalità di rimborso finora osservate sarà effettuato in via residuale a cura delle Sedi INPS territorialmente competenti.
(Fonte: INPS)