Imposizione contributiva Gestione Artigiani e Commercianti:
L’INPS, con il messaggio-n-4097-del-2016 relativo alla Gestione Artigiani e Commercianti, ha informato gli interessati circa la terza emissione in corso anno d’imposta 2016 della imposizione contributiva.
Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 4097/2016.
Facendo seguito alla Circolare n. 15 del 2016 avente ad oggetto “La contribuzione dovuta per l’anno 2016 dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali”, si comunica che è stata ultimata l’elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione nel corso dell’anno 2016 e non già interessati da imposizione contributiva.
A seguito della predetta attività sono stati predisposti i modelli “F24” necessari per il versamento della contribuzione dovuta secondo le disposizioni di cui alla citata Circolare n°15/2016.
Detti modelli F24 sono disponibili, in versione precompilata, nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione assicurativa – Dati – del modello F24 dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.
Inoltre, nel rispetto di quanto comunicato con Circolare n° 24 del 8.2.2013, che precisa che “l’Istituto, a partire dall’anno 2013, non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta…”, le comunicazioni di cui trattasi saranno disponibili, sempre nel Cassetto, anche alla sezione Comunicazione bidirezionale – Modelli F24, con la riproduzione della stessa lettera che prima del 2013 veniva spedita a mezzo posta.
E’ previsto, inoltre, l’invio di email di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero loro intermediari delegati, per i quali si è in possesso di recapito email.
L’accesso ai Servizi del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti avviene, come di consueto, tramite PIN del soggetto titolare di posizione contributiva, ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità.
(Fonte: INPS)