Prolungamento interventi a sostegno del reddito, pubblicato il Decreto:
È stato pubblicato sulla G.U. di ieri, 4 ottobre, il decreto n. 96512 del 1 luglio 2016 con il quale il Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha stabilito la concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito.
Ecco quanto prevede il Decreto n. 96512/2016.
Articolo 1
È concesso il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 36 lavoratori che, nell’anno 2016, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all’art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.
Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall’art. 12 del medesimo decreto-legge.
Articolo 2
L’Inps è autorizzato, nel limite di spesa di euro 300.000,00 ad erogare il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di n. 36 lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78.
Articolo 3
Per l’anno 2016 gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad euro 300.000,00 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per tutto il resto delle informazioni consultare il decreto n. 96512 disponibile cliccando sul link.
(Fonte: Gazzetta Ufficiale)