Licenziamento apprendisti e offerta conciliativa del datore di lavoro:
Trattiamo la questione del licenziamento apprendisti e della possibilità per il datore di lavoro di formulare al lavoratore un’offerta conciliativa prevista, come è noto, dalle nuove norme sul contratto di lavoro a tutele crescenti di cui al jobs act (Decreto Legislativo n. 23 del 2015 in combinato disposto con le norme sull’apprendistato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2015).
Ad offrirci lo spunto per affrontare il tema del licenziamento apprendisti è l’articolo pubblicato oggi (16.9.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Gabriele Bonati e Matteo Cremonesi; Titolo: “Per gli apprendisti offerta conciliativa in dubbio”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Le norme in materia di tutele crescenti (Dlgs 23/15) e il loro combinato disposto con quelle in materia di apprendistato (Dlgs 81/15), evidenziano una criticità legata all’ipotesi di licenziamento dell’apprendista, assunto dal 7 marzo 2015, durante lo svolgimento del contratto. La questione riguarda la possibilità, da parte del datore, di promuove l’offerta conciliativa di cui all’articolo 6 del Dlgs 23/15.
In particolare, l’articolo 1 del Dlgs 23/15 indica tra i destinatari delle tutele crescenti gli operai, gli impiegati e i quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, senza nulla specificare in merito agli apprendisti. Il secondo comma stabilisce che il decreto si applica anche nei casi di conversione, successiva alla predetta data, dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato. La formulazione della norma non consente, però, di comprendere se gli apprendisti assunti dal 7 marzo 2015, ipotesi diversa da quella del secondo comma, possano o meno, durante il periodo di apprendistato, essere ricompresi tra i destinatari del Dlgs 23/15.
Occorre preliminarmente evidenziare che una situazione affine era sorta con riferimento all’articolo 10 della Legge 604/66 (norme sui licenziamenti individuali), che individuava come destinatari delle disposizioni, gli operai e gli impiegati di cui all’articolo 2095 del codice civile. La Corte costituzionale, con due diverse pronunce, aveva dichiarato l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non comprendeva gli apprendisti (Cort. Cost., 4 febbraio 1970, n. 14 e 22 novembre 1973, n. 169).
In analogia a tali sentenze, favorendo un’interpretazione costituzionalmente orientata del Dlgs 23/15, lo stesso dovrebbe intendersi applicabile anche agli apprendisti. A sostegno di tale tesi, si consideri che l’articolo 42, comma 3, del Dlgs 81/15 stabilisce che durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Il rinvio, essendo generico, dovrebbe ritenersi riferito anche al Dlgs 23/15.
Ora, l’articolo 6 del Dlgs 23/15 dispone che al fine di evitare un eventuale giudizio conseguente ad un licenziamento, il datore può proporre un’offerta di conciliazione al lavoratore, entro 60 giorni dall’atto di recesso, mediante consegna di assegno circolare. L’importo offerto non costituisce reddito imponibile Irpef, non è assoggettato a contribuzione previdenziale e deve essere pari a una mensilità della retribuzione utile per il Tfr per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità (importi dimezzati, e contenuti entro un massimo di 6 mensilità, per i datori di lavoro che non raggiungono la soglia dimensionale – articolo 18 della Legge 300/70). In tal caso, la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto deve essere integrata da una ulteriore comunicazione che il datore invia entro 65 giorni dalla cessazione stessa, nella quale deve essere indicato se la conciliazione è avvenuta o meno.
L’estensione interpretativa del Dlgs 23/15 anche agli apprendisti permetterebbe al datore di attivare la citata offerta conciliativa agevolata. Ciò per il fatto che il licenziamento dell’apprendista può avvenire non solo al termine del periodo di apprendistato (causale specificatamente contemplata), ma anche durante lo svolgimento dello stesso (giusta causa – giustificato motivo) e in tal caso, per le conseguenze di un eventuale licenziamento illegittimo, il legislatore rinvia alla normativa vigente. Il datore potrebbe, quindi, avanzare un’offerta di conciliazione e l’apprendista accettarla. Ad oggi però, aderendo alla predetta interpretazione, si evidenzierebbe un’ulteriore criticità, data dall’impossibilità di effettuare la comunicazione aggiuntiva di cessazione attraverso l’applicazione UNILAV conciliazione (in “cliclavoro”), in quanto la stessa evidenzia che la comunicazione effettuata in ordine all’offerta avanzata ad un apprendista è riferita a una cessazione per la quale non può essere effettuata l’offerta di conciliazione.
Ciò nonostante, in attesa di conoscere la posizione del ministero del Lavoro ovvero le prime pronunce giurisprudenziali, si ritiene che le disposizioni del Dlgs 23/15, compreso l’articolo 6, debbano essere interpretate, conformemente alle citate sentenze della Corte costituzionale, nel senso di ritenere anche gli apprendisti destinatari delle norme sulle tutele crescenti.