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Collocamento mirato il vademecum dei Consulenti del Lavoro: 

La Fondazioni Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato un Vademecum sul collocamento mirato, che approfondisce i seguenti argomenti: Come cambia il collocamento mirato; L’estensione dei beneficiari; Le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva; Il prospetto informativo; Le modalità di computo; le Esclusioni e gli esoneri parziali; L’autocertificazione dell’esonero; Le modalità di assunzioni obbligatorie; Gli elenchi e le graduatorie; La nuova Banca dati del Collocamento mirato; La compensazione automatica datore di lavoro pubblico; Gli incentivi alle assunzioni; Gli esempi di esclusione dalla base di computo; Le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva.

Vediamo insieme di cosa si tratta, riportando di seguito la presentazione del Vademecum sul collocamento mirato della Fondazione.

Nuovo restyling per la legge 68/1999 a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni n. 151 del 14 settembre 2015 che ha recepito quanto previsto dalla Legge n.183/2014 in materia di disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Numerose sono le novità introdotte dagli artt. da 1 a 13 del citato D. Lgs. 151/2015 decorrenti dal 24 settembre 2015 data di entrata in vigore del decreto e che hanno avuto riflessi immediati già dal 2016 per quanto riguarda la compilazione del prospetto informativo ed altri la cui efficacia è demandata al 1° gennaio 2017.

Le principali novità riguardano l’estensione dei soggetti beneficiari, l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile contestualmente al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili (dal 1/1/2017), l’esclusione dalla base di computo dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, la possibilità per i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, di autocertificare l’esonero dall’obbligo per quanto concerne i medesimi addetti versando un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, l’esonero parziale dal 60% all’80% concesso ai datori di lavoro che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili fino alla richiesta nominativa di avviamento con facoltà di preselezione delle persone con disabilità.

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Per finire i nuovi incentivi ai datori di lavoro per un periodo di trentasei mesi che vanno dal 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento fino al 70 per cento per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi.

(Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro)

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