Gestioni pubbliche, errata applicazione del massimale:
L’INPS, con il Messaggio n. 3020 del 2016 sulle Gestioni pubbliche, ha informato gli interessati circa le modalità di denuncia nei casi di errata applicazione o disapplicazione del massimale che comportino restituzione o regolarizzazione delle differenze contributive.
Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 3020/2016.
- Premessa
Con circolare n. 58 del 1 aprile 2016 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 per i soggetti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.
In particolare, al punto 4 della circolare suddetta vengono esaminate le fattispecie della restituzione ovvero della regolarizzazione delle differenze contributive derivanti dall’errata disapplicazione o applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della legge n. 335/95.
Scopo del presente messaggio è quello di fornire ulteriori chiarimenti alle indicazioni già date dall’Istituto in ordine agli adempimenti ed ai termini di regolarizzazione da parte del sostituto di imposta/datore di lavoro nel caso in cui l’applicazione del massimale per i lavoratori non sia stata gestita correttamente.
- Adempimenti del sostituto di imposta in caso di errata gestione del massimale
Come già rappresentato dall’Istituto, il sostituto di imposta che non ha gestito correttamente il massimale deve trasmettere le nuove denunce individuali dei lavoratori, valorizzando l’elemento V1, causale 5 (cfr. paragrafo 22.2 circolare 6/2014; paragrafo 2.2 circolare 25/2015; paragrafo 2.2 circolare n.5/2016) per sostituire quelle inviate in precedenza nelle quali era stato disapplicato o applicato erroneamente il massimale contributivo.
Si evidenzia che ciascun sostituto di imposta è tenuto a modificare le denunce contributive inviate in precedenza. Il rimborso o la compensazione dei contributi erroneamente versati sulla parte eccedente il massimale contributivo potrà essere effettuato, per l’intera aliquota (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore), esclusivamente a favore del sostituto di imposta ovvero del soggetto che ha effettuato i versamenti risultante dalle singole denunce contributive mensili trasmesse a suo tempo.
Nei casi di errata disapplicazione del massimale e quindi di valorizzazione in denuncia di imponibili superiori al valore del massimale contributivo con conseguente versamento dei contributi in misura superiore a quella effettivamente dovuta, il sostituto di imposta dovrà sostituire le denunce individuali inviate in precedenza avendo cura di elaborare, a decorrere dal mese dell’anno solare in cui si è raggiunto il massimale contributivo, l’elemento V1 Causale 5 “Sostituzione di periodi pregressi trasmessi in precedenza” con codice motivo utilizzo 1 “Restituzione contributi per errata applicazione massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95”.
Si ricorda che negli elementi V1, causale 5, devono essere dichiarati tutti i dati giuridici ed economici riferiti al periodo da correggere. In particolare il valore indicato in precedenza negli elementi <imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito delle denunce inviate, deve essere suddiviso, nel mese in cui si raggiunge il massimale, in due quote, una corrispondente alla quota di retribuzione da assoggettare a contribuzione, da indicare nell’elemento <imponibile>, l’altra, corrispondente alla parte di retribuzione eccedente il massimale, da riportare nell’elemento <ImponibileEccMassimale> delle suddette gestioni.
Il valore indicato negli elementi <contributo> della gestione pensionistica e credito, dovrà essere commisurato al nuovo valore dell’imponibile indicato negli elementi V1, causale 5.
Nei mesi successivi a quello in cui è stato raggiunto il massimale contributivo la retribuzione non imponibile deve essere indicata negli elementi <ImponibileEccMassimale>.
L’invio dei V1, causale 5, consentirà, previa verifica della qualificazione di “nuovo iscritto” del lavoratore, di quantificare la quota di contributi versati in eccesso, da autorizzare a compensazione di versamenti futuri ovvero da rimborsare all’amministrazione che ha versato i contributi in eccesso.
Viceversa, nell’ipotesi in cui il sostituto di imposta abbia erroneamente applicato il massimale suddetto e quindi sia stata versata una contribuzione in misura minore al dovuto, la regolarizzazione delle differenze contributive, nel rispetto dei termini prescrizionali, dovrà essere effettuata compilando l’elemento V1 Causale 5 “Sostituzione di periodi pregressi trasmessi in precedenza” con il codice motivo utilizzo 2 “Regolarizzazione contributi errata applicazione massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95”.
In tali elementi dovranno essere dichiarati tutti i dati giuridici ed economici riferiti al mese da correggere. In particolare negli elementi <imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito delle denunce dovranno essere indicate le retribuzioni imponibili, comprensive delle quote della retribuzione precedentemente non assoggettate alla contribuzione dovuta. Si evidenza che in tale ipotesi negli elementi V1, causale 5, l’elemento <ImponibileEccMassimale> non deve essere valorizzato.
Si evidenza che i dati contenuti negli elementi V1, causale 5, sostituiscono tutti i dati contenuti negli elementi E0, V1, casuale 1, 2, 5 che si collocano nell’ambito del periodo di riferimento (data inizio-data fine) di uno o più elementi V1, causale 5, senza soluzione di continuità. In particolare, si precisa che nel caso di invio dei V1, causale 5, riferiti a periodi da ottobre 2012 è necessario rielaborare i V1, causale 1, che incidevano sullo stesso periodo. L’invio dei V1 causale 5 non produce effetti sugli elementi V1 causale 7.
Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale del Messaggio n. 3020 del 2016 disponibile cliccando sul link.
(Fonte: INPS)