Disabili gravi le semplificazioni INPS:
L’INPS, con la Circolare n. 127 del 2016 relativa alle semplificazioni per i soggetti disabili gravi, ha fornito le istruzioni operative circa la proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave (art. 25, commi 4 e 6-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito in L.n. 114 del 2014).
In particolare, l’articolo 25 del decreto legge n. 90/2014, ai commi 4 e 6 cit., introduce alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o disabili grave. In particolare:
- il comma 6 bis prevede la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine di scadenza apposto, in modo da consentire la fruizione anche dei benefici a tutela della disabilità grave nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione;
- il comma 4, lett. a), del citato art. 25, dimezza i termini per il rilascio della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 (tali termini infatti sono portati da 90 a 45 giorni).
Al riguardo si legge quanto segue nelle Premesse alla Circolare 127/2016.
PREMESSA
Come noto, i lavoratori dipendenti con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, in presenza di determinate condizioni di legge, possono beneficiare di:
- permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
- prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
- riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
- congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
Con l’articolo 25, commi 4, lett. a), e 6 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014, sono state introdotte alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave.
In particolare:
– il comma 6 bis dell’art. 25 prevede la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione, in modo da consentire la fruizione dei richiamati benefici nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione;
– il comma 4, lett. a), del citato art. 25, dimezza i termini per il rilascio della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 (tali termini infatti sono portati da 90 a 45 giorni).
Con circolare n. 10 del 23 gennaio 2015 e con i successivi messaggi n. 715 del 30 gennaio 2015, n. 2002 del 19 marzo 2015, n. 3483 del 22 maggio 2015 e n. 3600 del 27 maggio 2015 sono state fornite istruzioni in materia di invalidità civile per l’applicazione delle semplificazioni in argomento.
Con messaggio n. 1964 del 18 marzo 2015, inoltre, sono state fornite le prime istruzioni relative ai verbali di invalidità civile, cecità, sordità, handicap, disabilità con previsione di revisione a far data dal 19 agosto 2014 e non ancora effettuata.
Tenuto conto dei menzionati atti e delle indicazioni operative in essi contenute con la presente circolare si forniscono ulteriori istruzioni in merito alle disposizioni richiamate con particolare riguardo alla gestione dei benefici spettanti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave, sia in qualità di soggetti disabili gravi sia in qualità di soggetti che prestano assistenza a disabili gravi.
Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 127 del 2016, disponibile cliccando sul link.
(Fonte: INPS)