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Credito cooperativo il Fondo di solidarietà per i lavoratori:

L’INPS, con la Circolare n. 119 del 2016 relativa al Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, ha fornito istruzioni agli interessati circa le modalità di accesso al Fondo e la sua disciplina.

Al riguardo si legge quanto segue nelle Premesse alla Circolare n. 119/2016.

1 Premessa e quadro normativo

L’art. 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

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Ai sensi del successivo comma 43, l’entrata in vigore del summenzionato decreto determina l’abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del Fondo sulla base della previgente disciplina e, nello specifico, del Decreto n. 157 del 28 aprile 2000.

In applicazione delle disposizioni citate, con gli accordi del 30 ottobre 2013 e del 13 novembre 2013, stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale del settore Credito cooperativo, la disciplina di cui al decreto n. 157 del 28 aprile 2000 è stata adeguata alle disposizioni di cui all’art. 3, commi 4 e ss., della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Con Decreto Interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, di recepimento degli accordi richiamati, è stato istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, che continua la gestione del preesistente Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del credito cooperativo.

L’entrata in vigore del D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014, coincidente con il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ha determinato l’abrogazione del Decreto n. 157 del 28 aprile 2000.

Con circolare n. 104 del 21/05/2015 sono state fornite, preliminarmente, le istruzioni per il versamento del contributo ordinario di finanziamento al Fondo, per la disciplina dell’assegno straordinario e del finanziamento dello stesso e  le relative istruzioni contabili.

Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, che, al Titolo II, revisiona l’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà, ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà e abrogando l’art. 3 della legge n. 92/2012.

A norma dell’art. 26, c. 7, tali Fondi sono obbligatori per tutti i settori che, non rientrando nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, occupano mediamente più di cinque dipendenti.

Il successivo comma 8 prevede che i fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto, si adeguano alle disposizioni del comma 7, entro il 31 dicembre 2015.

Si precisa, al riguardo, che la predetta disposizione deve intendersi riferita sia ai fondi costituiti a norma dell’abrogato comma 4, art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia ai Fondi adeguati a norma degli abrogati commi 42 e 45 del medesimo articolo.

Tuttavia per i Fondi già vigenti, i cui decreti istitutivi siano conformi ai dettami dell’art. 26, comma 7, al fine di rendere più agevole il processo di transizione verso la nuova disciplina, non è necessario alcun adeguamento ai sensi del succitato comma 8 (cfr. circ. 201/2015).

L’art. 2, c. 1, del D.I. n. 82761, dispone, infatti, in conformità con l’art. 26, c. 7, del D.Lgs. 148/2015, che il Fondo ha lo scopo di attuare interventi in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già rientranti nel proprio campo di applicazione, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.

Pertanto, rilevata la conformità del D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014 alle disposizioni del citato art. 26, c. 7, lo stesso non necessita di alcun adeguamento. I rinvii all’art. 3, commi da 4 a 45 della legge n. 92/2012, operati dal  medesimo decreto, a norma dell’art. 46, comma 5, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 148/2015.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative ed operative in ordine alle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo in argomento con evidenza, per ciascuna di esse, delle principali modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 119 del 2016 e sui suoi allegati (All. n. 1, All. n. 2, All. n. 3. All. n. 4) disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

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