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Benefici previdenziali per patologie asbesto correlate:

L’INPS, con il Messaggio n. 2769 del 2016 sui benefici previdenziali in favore di ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologie asbesto correlate derivante dall’esposizione all’amianto, ha fornito le relative istruzioni operative.

In particolare si legge quanto segue nel Messaggio n. 2769/2016.

1            Premessa

L’articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che “Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all’accompagnamento alla quiescenza, entro l’anno 2018, dei lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

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Sulla G.U. n. 134 del 10 giugno 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2016, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo finalizzato all’accompagnamento alla quiescenza, entro l’anno 2018, dei lavoratori di cui all’art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione.

Con il presente messaggio si forniscono le relative istruzioni operative.

2     Disposizioni di riferimento

L’art. 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 274, della legge  n. 208 del 2015 prevede che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

L’articolo 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, richiamato nella norma in oggetto, ha stabilito che i lavoratori occupati nelle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, “e che possano far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall’articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne”.

Al riguardo, con la circolare n. 80 del 21 aprile 2015 sono state fornite le relative istruzioni applicative.

3     Destinatari

Destinatari delle disposizioni in oggetto sono i lavoratori individuati dall’art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

a)   che non svolgono alcuna attività lavorativa alla data di presentazione della domanda di cui al successivo punto 5;

b)   in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, con i benefici di cui al successivo punto 4, in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018;

4     Benefici

I soggetti di cui al precedente punto 3 possono beneficiare, nei limiti di spesa annuale previsti dal comma 276 citato in premessa, e fino alla prima decorrenza utile della pensione di anzianità di cui all’articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni, di un sussidio per l’accompagnamento alla pensione, pari all’importo dell’assegno sociale.

I medesimi soggetti possono conseguire il diritto alla decorrenza della pensione di anzianità di cui all’articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014, negli anni 2016, 2017 e 2018, tenendo conto anche della contribuzione figurativa, accreditata nel periodo di percezione del sussidio, sulla base dei criteri di cui all’articolo 8, commi da primo a terzo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, ove necessaria al perfezionamento del primo requisito contributivo utile per il diritto alla predetta pensione.

Gli stessi soggetti possono conseguire il diritto alla decorrenza della pensione di anzianità di cui all’articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014, negli anni 2016, 2017 e 2018, tenendo conto anche della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva secondo i criteri e nei limiti indicati al punto 4 della circolare n. 80 del 2015.

5     Decorrenza

Il sussidio di cui al precedente punto 4 può essere riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2018.

La pensione di anzianità di cui al precedente punto 4 non può avere decorrenza successiva al 31 dicembre 2018.

Ai trattamenti pensionistici di anzianità, di cui al precedente punto 4, si applica la disciplina in materia di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ovvero, la c.d. finestra mobile di cui all’articolo 12 del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato in particolare dall’articolo 18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che stabilisce nei confronti di coloro che accedono alla pensione con un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età un ulteriore posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.

6     Modalità e termine di presentazione della domanda di accesso ai benefici

La domanda di accesso ai benefici (Allegato n. 1) di cui al precedente punto 4 deve essere presentata dagli interessati all’INPS entro e non oltre il 30 giugno 2016.

A tal fine è stato predisposto un apposito modulo, che si fornisce in allegato, e che potrà essere presentato alla sede competente in base al principio della residenza, anche per il tramite del patronato.

Il modello viene pubblicato anche sul sito internet www.inps.it, nella sezione MODULISTICA, con la denominazione AP99.

Le sedi provvederanno ad acquisire a sistema la domanda con lo specifico prodotto di seguito indicato:

 “Verifica del diritto alla maggiorazione amianto legge 208/2015”

  • Certificazione
    • Riconoscimento di beneficio
      • Maggiorazione amianto c.276 208/2015

È prevista la modalità di trattazione sia automatica che manuale. La domanda deve essere sempre effettuata selezionando la modalità automatica. La trattazione con modalità manuale viene valutata ed eventualmente scelta esclusivamente dalla sede in fase istruttoria, a fronte di anomalie presenti sul conto assicurativo che non consentono di gestire il flusso in via esclusivamente automatizzata.

Deve essere inoltre selezionato, fra quelli elencati, il fondo previdenziale al quale il lavoratore è iscritto.

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

(Fonte: INPS)

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