Advertisement

Pensione ai superstiti mantenimento in favore di figli studenti:

L’INPS, con il Messaggio n. 2758 del 2016, ha fornito precisazioni sulla questione del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo di vacatio studii, ovvero, nel periodo di svolgimento di attività lavorativa.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n, 2758/2016.

Com’è noto, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge n. 903 del 1965 i figli superstiti o equiparati, a carico del pensionato o assicurato, che alla data della morte del dante causa hanno più di 18 anni di età, sono studenti e non prestano lavoro retribuito, hanno diritto alla pensione ai superstiti fino al compimento del 21° anno di età, in caso di frequenza di scuola media o professionale, ovvero, fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza di università.

Al fine del riconoscimento del diritto alla predetta pensione tutte le condizioni sopra indicate devono sussistere alla data dell’evento della morte del dante causa. Dopo la liquidazione della pensione ai superstiti, il venir meno della condizione di studente e/o lo svolgimento di attività lavorativa, secondo i criteri indicati rispettivamente ai successivi punti 1 e 2, comporta la sospensione della pensione stessa.

Advertisement

In particolare, in materia di riconoscimento e sospensione del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo compreso tra due differenti ordini di studio c.d. periodo di vacatio studii, ovvero, nel periodo di svolgimento di attività lavorativa, sono state da ultimo fornite istruzioni operative ai punti 4 e 5 della circolare n. 185 dell’11 novembre 2015.

Al riguardo, a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Sedi, con il presente messaggio si forniscono le seguenti precisazioni.

  1. Riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo di vacatio studi

A. Riconoscimento del diritto

Il figlio superstite o equiparato, in caso di morte del dante causa nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica, conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore, a condizione che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione. In tale caso la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, ed il pagamento è dovuto dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione comprensiva dei ratei arretrati.

Diversamente, in caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione ai superstiti.

  1. Sospensione del diritto

Il figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica.

Diversamente, nei periodi compresi tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico è sospeso fino alla data di ripresa degli studi.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo del Messaggio n. 2758 del 2016 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

Advertisement