Residenti all’estero chiarimenti INPS su detrazioni fiscali:
L’INPS, con il Messaggio n. 2757 del 2016, ha fornito chiarimenti ai residenti all’estero circa il riconoscimento e l’applicazione delle detrazioni per la produzione del reddito e carichi di famiglia.
Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 2757/2016.
- Premessa normativa
L’art. 3 del DPR 917/86 (TUIR) dispone che l’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Ne consegue che per i soggetti residenti sono imponibili in Italia i redditi ovunque prodotti, mentre per i non residenti sono assoggettati ad imposta i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano.
1.1 Tassazione delle pensioni dei non residenti e detrazioni d’imposta applicabili
L’articolo 23 del TUIR, che regola l’applicazione dell’imposta ai non residenti, stabilisce che, indipendentemente dal luogo ove si è svolta l’attività produttiva dei redditi da lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e diversi, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, una serie di tipologie reddituali, elencati al comma 2 del citato articolo, fra cui rientrano le pensioni.
La richiamata disposizione non trova, tuttavia, applicazione qualora una norma sovranazionale, quali le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali, regoli diversamente la potestà impositiva fra gli Stati contraenti.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad uno specifico interpello proposto dall’Istituto, con riguardo alle detrazioni applicabili dall’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ha definito il quadro normativo che regola la materia.
L’art. 24, comma 3, del TUIR, dispone che ai soggetti non residenti spettano le detrazioni di cui all’articolo 13 del medesimo Testo Unico, collegate alla produzione di determinate tipologie di reddito, nonché alcune detrazioni, specificamente indicate, di cui ai successivi artt. 15 e 16-bis. Viene, invece, espressamente esclusa la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, previste dall’art. 12.
Tuttavia, l’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 e successive proroghe e modificazioni, ha riconosciuto, fino al periodo d’imposta 2014, ai soggetti non residenti che dichiarano di non godere all’estero di benefici fiscali assimilabili, le detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’articolo 12 del TUIR, che l’Istituto ha applicato alle pensioni dei non residenti, secondo le modalità illustrate con messaggio n. 24089 del 31/10/2008.
Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale del Messaggio n. 2757 del 2016 disponibile cliccando sul link.
(Fonte: INPS)