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Assunzioni congiunte in agricoltura, ancora dubbi:

Le assunzioni congiunte in agricoltura sono ormai divenute pienamente operative, ma restano ancora notevoli dubbi dal punto di vista fiscale e di sicurezza sul lavoro.

In pratica due o più aziende agricole, in presenza di determinate condizioni, possono procedere ad assumere congiuntamente lo stesso lavoratore al fine di utilizzarlo promiscuamente presso di loro.

E a parlarci di assunzioni congiunte in agricoltura e dei dubbi ancora persistenti sugli aspetti sopra evidenziati è anche l’articolo pubblicato oggi (7.6.16) dal Sole 24 Ore (Firma: Roberto Caponi; Titolo: “Assunzioni congiunte, referente incerto per fisco e sicurezza”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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Le assunzioni congiunte in agricoltura sono ormai una realtà. Ma, nonostante il quadro normativo di riferimento – dopo l’articolo 9, comma 11, della legge 99/2013 – sia stato integrato con le indicazioni operative fornite dal ministero del Lavoro e dall’Inps, restano alcune zone d’ombra in merito alla modalità di assolvimento degli obblighi in materia fiscale e di sicurezza sul lavoro.

Sul punto, infatti, le amministrazioni competenti non si sono ancora espressamente pronunciate. Logica ed esigenze di semplificazione vorrebbero che, anche con riferimento a queste materie, possa valere la regola del referente unico valida per gli adempimenti amministrativi. Del resto l’interesse per le assunzioni congiunte nasce anche dalla necessità di superare le complicazioni burocratiche e gestionali inerenti a rapporti di lavoro instaurati da una pluralità di aziende che agiscono, di fatto, come unico operatore economico.

Attraverso questa forma di assunzione due o più imprese agricole, al ricorrere di determinate condizioni, possono instaurare congiuntamente un rapporto di lavoro con lo stesso dipendente al fine di utilizzarlo promiscuamente presso le rispettive aziende. Con l’assunzione congiunta, in sostanza, non si instaurano una pluralità di rapporti di lavoro (tanti quanti sono le imprese assuntrici), ma uno solo col medesimo prestatore. La particolarità sta nel fatto che una delle parti, quella datoriale, è composta da una pluralità di soggetti, anziché da uno solo. Resta fermo, per esplicita previsione della legge, che tutti i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge.

L’assunzione congiunta viene incontro a un’esigenza molto sentita nel settore primario, ove le imprese agricole – laddove i titolari siano legati da vincoli di parentela, da un contratto di rete o facciano parte di uno stesso gruppo societario – operano di fatto in modo molto simile a un’unica azienda, pur essendo formalmente distinte dal punto di vista giuridico.

Possono procedere all’assunzione congiunta: le imprese appartenenti allo stesso gruppo societario che risultino tra loro controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; le imprese riconducibili allo stesso proprietario; le imprese condotte da soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado; le imprese legate da un contratto di rete quando almeno il 50% delle aziende siano agricole.

Trattandosi di un unico rapporto, gli adempimenti amministrativi sono effettuati da un solo soggetto (referente unico), per conto di tutti i co-datori di lavoro. Ma qual è il soggetto tenuto all’adempimento? Per i gruppi d’impresa è il capogruppo, mentre per le imprese riconducibili allo stesso proprietario è quest’ultimo. Più complesse le ipotesi del “gruppo familiare” e del contratto di rete, giacché in questi casi la legge non individua già, ad altri fini, un soggetto di riferimento. Occorre dunque rifarsi alla volontà delle parti, tramite accordo da depositarsi presso l’associazione di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa (trasmissione per raccomandata, via Pec, timbro postale, eccetera).

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